Italian court dismisses appeal and incident action due to mutual withdrawal of litigation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following the mutual withdrawal of appeals by both parties. Qatar Airways and S.E.A. had previously contested a lower court ruling regarding airport lease fees and antitrust violations before settling via negotiation. The court ruled that the procedural outcome was the termination of the case without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of reciprocal appeals by both parties results in the extinction of the judicial proceeding without a ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 560/2021 proposto da: QUATAR AIRWAYS; in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Giordano; -ricorrente -contro- SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Fumagalli; -controricorrente e ricorrente incidentale per ricorso condizionato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1242/2020, depositata in data 21.05.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.12.2024 dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Con sentenza in data 26.10.17 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande avanzate da Qatar Airwais nei confronti di Società per azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A. - con atto di citazione notificato in data 18.6.2015, accertato che parte convenuta aveva applicato alla società attrice canoni di sub- concessione di spazi operativi (uffici) all’interno dell’aeroporto di Malpensa in misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3, direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna - così dando luogo sia ad illecito concorrenziale per violazione dell’art. 102 TFUE che ad inadempimento contrattuale nei confronti della società attrice- dichiarata la prescrizione relativa alle violazioni rilevanti sotto il profilo dell’illecito antitrust - condannava la convenuta, in relazione alla responsabilità contrattuale per inadempimento, al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice, liquidato nella misura di € 73.236,48 con interessi legali dalla domanda giudiziale.
Con sentenza del 21.5.2020, la Corte d’appello, decidendo sull’impugnazione della S.E.A., in riforma dell’appellata sentenza, rigettava le domande dell’attrice per essere la pretesa restitutoria azionata interamente prescritta all’atto della proposizione della domanda avanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetto l’accertamento di una condotta di abuso di posizione dominante, contraria all’art. 82 del trattato CE, consistente nella applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi, quantoalla messa a disposizione di beni, ad uso comune ed esclusivo, per lo svolgimento delle attività di handling cargo, come da provvedimento A377 della AGCM.
Quatar Arways ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con nove motivi. Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. Con ordinanza interlocutoria n. 18125/2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, avendo le parti depositato istanza congiunta di rinvio, in pendenza di serie trattative di composizione della controversia. Le parti in vista dell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024 hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, con contestuale accettazione, con compensazione delle spese.
RITENUTO CHE Preliminarmente, entrambe le parti hanno deposito atto contenente rinunce reciproche ai ricorsi, principale e incidentale, e istanza di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, già definite in via transattiva. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.. Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la ratio dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e quindi non si applica tale meccanismo sanzionatorio ai casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass.N. 13636/2015;
Cass. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara est