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Ordinanza — n. 269/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural objections and merit-based challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 269/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Riscossione Sicilia spa inadmissible against a bankruptcy ruling regarding tax claims. The appellant argued that the lower court erred in rejecting paper copies of PEC notifications and failed to summarize specific tax assessment notices in the appeal. The court rejected these grounds because the lower court's decision relied on the intrinsic lack of proof rather than document format, and the appeal merely contradicted factual findings without proper procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically contest the procedural vices of the lower decision or if it merely contradicts the court's prudent assessment of evidence without alleging a violation of specific legal rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal prudent assessment of evidence lack of specific objection merit-based challenge procedural vices grida ai creditori credito in esecuzione attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 29 lett. f) del d.l. nr 78/2010, convertito in l. 122/2010
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 lett.
Art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c.
122/2010, in relazione all’art. 360 1 comma nr.
Art. 16 bis del d.l. 179/2012
2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. 179/2012, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1 n. 4 e 5 c.p.c.
122/2010, in relazione all’art. 360 1 comma nr.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
3 Con il terzo motivo l’Agente di Riscossione prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.
art. 115 cod. proc. civ
La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 20867-20
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32999/2018 R.G. proposto da: Riscossione Sicilia spa, Agente Riscossione Provincia Ragusa, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato Alfano Giuseppe (LFNGPP73L17C927H), -ricorrente- contro Fallimento Salvoldi Costruzione srl, intimato- avverso il decreto del Tribunale Siracusa n. 289/2018 depositato il 27/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA.

FATTI DI CAUSA 1 Riscossione Sicilia spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, con due distinte domande chiese che fossero ammessi allo stato passivo i seguenti crediti: a) € 7.482.183,16, per tributi e contributi, interessi competenze ed accessori di legge portati sui ruoli di cui € 7.396.129,80 in linea privilegiata e € 86.053,36 in linea chirografaria ; b) € 2.065.884,75 per tributi e contributi, interessi, competenze ed accessori di legge portati sui ruoli, di cui € 2.063.242,66 in via privilegiata ed € 2.642,09 in chirografo. 2 Il Giudice Delegato escluse parte del credito insinuato ritenendolo prescritto o non dovuto, quanto ad interessi e spese, non essendo stati prodotti alcuni estratti di ruolo relativi agli avvisi di accertamento e le relate di notifica relative agli estratti. 3 Sull’opposizione proposta dall’Agente di Riscossione, il Tribunale di Siracusa ammetteva l’ulteriore importo di € 655.929 al privilegio ed € 13.775,92 in chirografo. 3.1 Il Tribunale, con riferimento alle cartelle nr. TY703T301776/2012, TY703T301803/2012 e TY703T301821/2012, riconosceva solo gli importi chiesti per sorte capitale, pari ad € 631.841, in via privilegiata, con esclusione di aggio, interessi di mora e diritti di notifica non essendo stata documentata la notifica delle rispettive cartelle.

Quanto alle cartelle contrassegnate dai numeri finali 4522, 7713,1902,7170,6025,5232 e 2032, i giudici circondariali rilevavano che non costituiva idonea prova la riproduzione a stampa delle ricevute di avvenuta consegna e delle comunicazionia mezzo pec in quanto l’Agente di R iscossione avrebbe dovuto depositare le ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” in modo da consentire la verifica dell’autenticità. Per gli avvisi di addebiti individuati con i numeri finali 9389,4734,3860,0203,3205 e 5369, la documentazione versata in atti non consentiva, a giudizio del Tribunale, di ricollegare in modo certo l’avviso della raccomandata al corrispondente avviso di addebito per cui, in assenza di prova della notifica, il relativo credito doveva ritenersi prescritto.

4. Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 lett.

f) del d.l. nr 78/2010, convertito in l. 122/2010, in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c. : la ricorrente contesta la mancata ammissibilità degli importi richiesti per aggio ed interessi di mora in forza degli avvisi di accertamento, identificati dai codici alfanumerici TY703T301776/2012, TY703T301803/2012 e TY703T301821/2012, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tali atti cumulavano in sé le funzioni di ruolo e di cartella esattoriale e gli interessi andavano calcolati a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso. 1.1 Il motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 366 comma 1 nr. 6 c.p.c. (difetto di “autosufficienza”). 1.2 Per consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass 29093/2018 e 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 comma 1 nr. 6 e 369 II comma nr. 4 cpc, produrlo o trascriverlo nel ricorso. 1.3 Nel caso in esame non emerge dal decreto che si fosse trattato di accertamenti esecutivi; risulta anzi che la stessa ricorrente in opposizione aveva detto che tutte le cartelle erano state notificate, cosa compatibile anche con accertamenti non esecutivi.

A fronte di tali emergenze Riscossione Sicilia spa non ha riportato, neanche in forma riassuntiva, nel corpo del ricorso gli avvisi di accertamento, né ha indicato la sede dove reperirli. 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. 179/2012, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 e 5 per avere il Collegio giudicante ritenuto priva di valenza probatoria la produzione in copia cartacea dei messaggi pec e delle relative attestazioni di consegna delle notifiche di alcune cartelle esattoriali, anche in mancanza di specifica contestazione della conformità della documentazione cartacea a quella telematica. 2.1 Anche tale motivo è inammissibile in quanto l’impugnato decreto ha rimarcato la carenza di prova della notifica della riproduzione a stampa delle ricevute di avvenuta consegna e delle relative comunicazioni a mezzo pec per il suo intrinseco contenuto e non perché fosse un documento cartaceo; tale ratio decidendi non è stata investita da specifica e pertinente censura. 3 Con il terzo motivo l’Agente di Riscossione prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 e 5; si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provata la corrispondenza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con gli avvisi di addebito. 3.1 Neanche tale motivo supera il vaglio di ammissibilità. 3.2 Va precisato che, contrariamente a quanto indicato nella rubrica in rapporto all’art. 360, n. 4, c.p.c., la censura, investendo la questione della notificazione di un atto impositivo dell’Amministrazione Finanziaria, non riguarda il vizio integrante error in procedendo. 3.3 Ciò premesso, a fronte di un accertamento in fatto compiuto dal Tribunale,la doglianza semplicemente contrappone una diversa valutazione. 3.4 La censura quindi è censura di merito, insuscettibile di trovare ingresso in cassazione.

Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass.

Sez. U n. 20867-20). 4 In conclusione il ricorso è inammissibile. 5 Nulla è da statuire sulle spese, in quanto il Fallimento non ha svolto difese. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato