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Ordinanza — n. 267/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding fideiussion nullity, ruling time-barred exceptions cannot be raised for the first time in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 267/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the appellants' challenge to a default judgment against them as guarantors. The appellants argued that the lower court failed to examine the nullity of a clause waiving the six-month time limit for claiming against the debtor, while the bank contended the exception was time-barred. The court ruled that because the exception of time-bar is a strict defense, it cannot be raised for the first time in the appeal stage, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1957 c.c.; Art. 345 c.p.c.: The exception of time-bar under Art. 1957 c.c. is a strict defense that cannot be raised for the first time in appeal, as it is not subject to the judge's ex officio examination.

Parole chiave

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fideiussione nullità eccezione decadenza tempo perenne eccezione di fatto art. 345 c.p.c. nullità clausola giudizio di legittimità nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 c.c.
1418, 1419, 1957, 2969 c.c., 101 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto necessaria l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è inammissibile, ai sensi dell’art.
Art. 345 c.p.c.
1957 c.c.,in tema di decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore, è decisivo che la relativa eccezione non si sarebbe potuta proporre per la prima volta in appello, ostandovi l’art. 345 c.p.c. (cfr.
Art. 112 c.p.c.
«[I]l primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato la domanda di nullità della clausola di deroga all’art.
Art. 1418 c.c.
Art. 1419 c.c.
Art. 2969 c.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
1957 c.c., è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n.
Art. 96 c.p.c.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art.
Art. 380-bis c.p.c.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 febbraio 2018, n. 4373
è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4373, che lo indica come del tutto pacifico ed affermato sin da Cass.
Cass. 17 giugno 1963, n. 1613
4373, che lo indica come del tutto pacifico ed affermato sin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613; nonché, fra le altre, Cass5 giugno 2012, n.
Cass. 30 maggio 2024, n. 15165
Cass. 10 giugno 2024, n. 16119
I–RG 13127/2023 camera di consiglio6.12.2024 Cass. 10 giugno 2024, n. 16119, non massimata in CED; cfr.
Cass. 1 luglio 2005, n. 14089
Cass. 3 giugno 2012, n. 8989
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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13127 R.G.anno 2023 proposto da: ARMADORO ANGELO, TERENZI GIANNA, BARTOLI ADELAIDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LEONE IV N. 99, presso lo studio dell’avvocato LAURO GIOVANNI (LRAGNN78S11F839R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NARDONE DARIO (NRDDRA69S03H501O); ricorrente contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliatain ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato PULEJO FRANCESCA (PLJFNC75L58F158L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato POTOTSCHNIG PAOLO (PTTPLA59L07F205R); controricorrente avverso la SENTENZA n. 652/2022 emessa da CORTE D'APPELLO Sez.

I–RG 13127/2023 camera di consiglio6.12.2024 PERUGIA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 dicembre 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ AngeloArmadoro, Gianna Terenzi , Adelaide Bartoli e Marzilio Terenzi hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Spoleto per la somma complessiva di euro 230.103,65; l’intimazion e si fondava sul la fideiussione da loro prestata per un finanziamento erogato a d Armadoro e Terenzi Auto s.n.c . per l’importo di euro 270.000,00.

L’ingiunzione è stata richiesta ed ottenuta da Casse dell’Umbria s.p.a., oggi Intesa Sanpaolo s.p.a.. Il Tribunale ha respinto l’opposizione. 2. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione.Con specifico riguardo al primo motivo di appello , con cui era stato lamentato l’omesso rilievo d’ufficio della nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI che la Banca d’Italia ha ritenuto oggetto di intesa restrittiva col provvedimento n. 55 del 2005, ha rilevato che l’accertamento della dedotta nullità non avrebbe determinato la caducazione dell’intero con tratto , che gli appellanti erano decaduti dalla facoltà di eccepire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.e che gli stessi non potevano essere rimess i in termini , quanto al la proposizione dell’eccezione, dalla pronuncia che ave va accertato la denunciata nullità. 3.

─ Angelo Armadoro, Gianna Terenzi e Adelaide Bartoli , quest’ultima anche nella qualità di erede del defunto Marzilio Terenzi, ricorronoper cassazione, con due motiv i , cui resiste Intesa Sanpaolo. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. Sez. I–RG 13127/2023 camera di consiglio6.12.2024 A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi sono memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ─ La proposta ha il tenore che segue:

«[I]l primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato la domanda di nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. apposta al contratto di fideiussione, è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata, la quale ha ritenuto che, «anche a voler dichiarare la nullità della clausola che deroga alla disciplina della decadenza di cui all’art.1957 c.c.», in ogni caso difetta la tempestiva eccezione di decadenza, in tal modo palesando di aver considerato la domanda;

«il secondo motivo, che deduce la violazione degli artt. 1418, 1419, 1957, 2969 c.c., 101 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto necessaria l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto intende contrastare, senza apportare validi nuovi argomenti, il principio consolidato, secondo cui l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4373, che lo indica come del tutto pacifico ed affermato sin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613; nonché, fra le altre, Cass5 giugno 2012, n. 8989;

Cass . 1 luglio 2005, n. 14089)». 2. ─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni. In particolare, la conclusio ne cui è pervenut o il Giudice distrettuale è conforme a quanto di recente rilevato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui se la regola di legge, da applicare, nel contratto «a valle», come conseguenza della nullità parziale derivante dall ’intesa restrittiva «a monte» , è quella di cui all’art. 1957 c.c.,in tema di decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore, è decisivo che la relativa eccezione non si sarebbe potuta proporre per la prima volta in appello, ostandovi l’art. 345 c.p.c. (cfr. :

Sez. I–RG 13127/2023 camera di consiglio6.12.2024 Cass. 10 giugno 2024, n. 16119, non massimata in CED; cfr. pureCass.30 maggio 2024, n. 15165, non massimata in CED). Va in conclusione ribadito che la nullità, accertata in giudizio,della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale se il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate,non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove quest’ultimo non abbia proposto tempestivamente l’eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto. 3.

─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5 .000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in