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Ordinanza — n. 263/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal after bankruptcy closure, extinguishing proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 263/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing Atradius, had previously opposed a bankruptcy decree but later submitted a renunciation act after the bankruptcy was closed. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits or allocating costs, citing the procedural extinction of the case.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, precluding any further examination of the merits or the application of rules regarding the refund of the unified contribution.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings appeal withdrawal procedural extinction unified contribution cost allocation Cassation appeal renunciation act danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte del Fallimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31692/2018 R.G. proposto da: Atradius Credito y Caucion S.A. De Seguros y Reaseguros, elettivamente domiciliata in Roma Via Vittoria nr 10, presso lo studio dell’avvocato Castagni Giancarlo (CSTGCR36B13H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Censoni Paolo Felice (CNSPFL46E24A944I), -ricorrente- contro Fallimento Mantegna s.r.l., -intimato- Avverso il decreto del Tribunale di Modena n. 9981/2018 depositato il 25/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Modena ha rigettato l’opposizione proposta da Atradius Credit Insurance N.V. (incorporata in Atradius Credito y Caucion S.A. De Seguros y Reaseguros) al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Mantegna s.r.l. che ammetteva, in via chirografaria, allo stato passivo del fallimento il credito insinuato senza tuttavia riconoscere il chiesto privilegio ex artt.2752 e 2756 c.c. Atradius Credito y Caucion S.A. De Seguros y Reaseguros ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, la curatela non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2. La ricorrente ha depositato a mezzo del proprio difensore in data 17/7/2024 atto di rinuncia, dando atto della chiusura del fallimento. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte del Fallimento.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo. Così dec