Italian court dismisses bank account contract nullity appeal due to failure to request bank statements prior to litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request bank statements from the bank before initiating legal proceedings. Although the appellant argued that the lower court erred in rejecting the request for documents under the TUB, the court found no evidence that such documents had ever been formally requested. Consequently, the established legal principle requiring prior request for judicial access to documents was not met, rendering the appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 119, comma 4 d.lgs. n. 385/1998; Art. 210 c.p.c.: The right of a client to obtain copies of banking documents for judicial proceedings can only be exercised via a specific request if such documentation was previously requested from the bank and the bank unjustifiably refused to comply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12765 R.G. anno 2023 proposto da: MANDALARIGIANDOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SIMONE SACCA' FABIO (DSMFMN71R06H224N); ricorrente contro MAIOR SPV, di cui è mandataria PRELIOS CREDIT SERVICIN G S.P.A., in giudizio con PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. , rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIBELLO GIUSEPPE (LCBGPP53B09C231Z); controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA n. 22/2023 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA FATTI DI CAUSA1. ─ E’ impugnata per cassazione la sentenza con cui la Corte di Sez.
I–RG 12765/2023 camera di consiglio6.12.2024 appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame proposto da Giandomenico Mandalari contro la pronuncia di primo grado, resa da l Tribunale reggino. Nel giudizio di merito l’attore aveva domandato la dichiarazione di nullità parziale di un contratto di conto corrente, la rideterminazione del saldo di tale rapporto e la condanna della controparte, Banca Carime s.p.a. , cui è succedu t a Maior SPV, alla ripetizione delle somme indebitamente contabilizzate a proprio credito; il Tribunale aveva respinto tali domande. 2.
─ Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo. Resiste con controricorso Maior SPV, rappresentata in giudizio da Prelios Credit Solutions s.p.a., la quale ha proposto un ricorso incidentale condizionato, anch’esso articolato in un motivo. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore di Mandalari ha domandato la decisione della causa. Vi è memoria della stessa parte ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
─ La proposta , per quanto qui rileva, ha il tenore che segue: «L’unico motivo del ricorso principale, che deduce violazione degli artt. 1175, 1375, 2697 c.c., 210 c.p.c., 119 t.u.b., in quanto il correntista aveva richiesto alla banca prima del giudizio i documenti ai sensi dell’art. 119 t.u.b., nonché in giudizio formulato istanza di esibizione, non accolta erroneamente ai giudici del merito, è inammissibile: infatti, come accertato dalla corte territoriale e già dal tribunale, risultando ciò altresì dal corpo del motivo, il correntista non provvide a richiedere mai gli estratti conto alla banca ex art. 119 t.u.b.; onde deve farsi applicazione del principio consolidato della S.C., secondo cui «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi Sez.
I–RG 12765/2023 camera di consiglio6.12.2024 gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» e «In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest’ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate» (Sez. 1 , Ordinanza n. 9082 del 31/03/2023;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022; Sez. 1 -, Sentenza n. 24641 del 13/09/2021); «l’unico motivo del ricorso incidentale è condizionato e sarebbe assorbito». 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dal ricorrente principale. 3. ― Col ricorso principale s i fa in sintesi questione della legittimità del provvedimento con cui la Corte di appello ha ritenuto inaccoglibile l’istanza di esibizione documentale proposta avanti al Tribunale: tale richiesta, ad avviso del Giudice distrettuale, era stata correttamente disattesa posto che doveva ritenersi « insufficiente ed inadeguata la generica missiva» formulata ex art. 119, comma 4, t.u.b. dall’odierno ricorrente prima dell’introduzione del giudizio, e datata 9 agosto 2011.
Sostiene l’istante che l’istanza, la quale faceva menzione del «contratto originario di apertura del conto corrente», del «contratto originario di apertura di credito in conto corrente», oltre che di Sez. I–RG 12765/2023 camera di consiglio6.12.2024 «contratti e convenzioni successivi», nonché delle « originarie convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse delle commissioni e delle provvigioni di massimo scoperto» non fosse affatto generica e che, pertanto meritasse accoglimento. Come è spiegato nella proposta, in base alla giurisprudenza di questa S.C., il diritto del cliente della banca ad ottenere copia della documentazione per essere proficuamente esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c. ove « detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato».
Ora, la Corte di appello ha spiegato la ragione per cui il rifiuto opposto dalla banca non poteva considerarsi ingiustificato.In tal senso, la pronuncia resa dal Giudice distrettuale non può considerarsi difforme dal richiamato principio di diritto che governa l’istituto di cui qui si dibatte. Né ha cittadinanza la censuravertente sul vizio motivazionale, posto chein sede di legittimità può essere denunciata solo « l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Cass.
Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598): nella specie , la Corte ha espresso un giudizio, quanto allamancata specificazione dei documenti oggetto dell’istanza (richiamati con esclusivo riguardo al loro oggetto), che dà conto dell’impugnata statuizione e che non è perciò censurabile in questa sedesul versante motivazionale. 4. ― Il ricorso incidentale, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., e che verte sull’asserita carenza di legittimazione passiva dell’odierna controricorrente con riguardo alle domande proposte in giudizio (stante una vicenda successoria che ha interessato Maior SPV, limitata, secondo quanto dedotto col mezzo di Sez.
I–RG 12765/2023 camera di consiglio6.12.2024 censura,ai soli crediti della cedente UBI Banca s.p.a.), resta assorbito, in quanto condizionato. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbitoil ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato