Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and re-litigation of facts regarding bank account balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Banca Monte dei Paschi di Siena against the Appellate Court's reform of a bank account balance inadmissible. The appellant argued violations of civil code articles regarding the nature of deposits before 1992, but the court found the grounds lacked specificity and sought to re-litigate factual matters. The decision rested on the principle that factual assessments and the evaluation of presumptions regarding contract formation are exclusive competencies of the trial court, not the cassation court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 380-bis, n. 1 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or attempts to re-litigate the facts, as the evaluation of evidence and factual reconstruction remains the exclusive discretion of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12205R.G. anno 2023 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa da ll’avvocato SAN MARTINO FRANCESCO (SNMFNC73D02E506E); ricorrente contro PACIOLLA FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocatoDONATELLI SAMUELE e dall'avvocato DI CAMPO MICHELE (DCMMHL72P09E205C); controricorrente avverso la SENTENZA n. 129/2023 emessa da CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dal c onsigliere relatore Massimo Falabella.
Sez. I–RG 12205/2023 camera di consiglio6.12.2024 FATTI DI CAUSA 1. ─ Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenzadel Tribunale di Taranto che, in accoglimento della domanda proposta da Filippo Paciolla, aveva accertato che il conto corrente n. 10032.11 acceso dall’attore presso il nominato istituto di credito,presentava, alla data del 31 dicembre 2015, un saldo attivo per il clientedi euro 56.459,46. Nella resistenza di Paciolla, la Corte di appello di Lecce, sezione distacca di Taranto, ha riformato la sentenza di primo grado e rideterminato il saldo a credito del correntista nella minor somma di euro 26.208,85. 2.
― La banca ha impugnato per cassazione la pronuncia di appello con un ricorso articolato in un unico motivo, cui resiste, con controricorso, Paciolla. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue : «l[L]a Corte d’appello di Lecce - sez. Taranto, per quanto qui rileva, ha ritenuto che, nel periodo anteriore al 1992, sia provata la concessione di credito al cliente per fatti concludenti, peraltro ammessa anche dal c.t.p. della banca, così che di essa occorra tenere conto al fine della qualificazione della natura delle rimesse;
«il motivo, che deduce violazione degli artt. 2033, 2697 e 2946 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante anche il c.d. fido di fatto nel periodo ante 1992, è inammissibile sotto plurimi profili: sia in quanto privo di specificità ex art. 366 c.p.c.; sia perché intende nella sostanza riproporre il giudizio sul fatto; sia, infine, in terzo luogo, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., laddove non considera che l'obbligo Sez. I–RG 12205/2023 camera di consiglio6.12.2024 della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposto dall’art. 3 l. n. 154 del 1992 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge, centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicato sulla G.U. del 24 febbraio 1992, mentre prima dell'entrata in vigore della legge il contratto di apertura di credito era contratto a forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti (Cass. n. 19844/2022;, Sez.
I 24 giugno 2008 n. 17090; n. 2915 del 1992; n. 3842 del 1996)». 2. ― Reputa il Collegio che il motivo sia effettivamente inammissibile. La questione controversa è data dall’esistenza o meno, tra le parti,di un contratto di apertura di credito: circostanza, questa, idonea a incidere sulla qualificazionedella natura, ripristinatoria o solutoria, delle rimesse oggetto della domanda di ripetizione, e quindi sulla decorrenza della prescrizione del relativo diritto. Ha rilevato la Corte di appello che il detto contrattonon avrebbe dovuto provarsi per iscritto, posto che la conclusione dello stesso doveva farsi risalire al periodo anteriore all’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992; ha aggiunto che il consulente tecnico di parte della banca aveva ammesso espressamente che il conto corrente era stato affidato fin dal 1989 e che gli affidamenti risultavano dal prospetto delle segnalazioni alla Centrale dei rischi, nonché dagli estratti di conto corrente.
Ai rilievi formulati nella proposta può anzitutto aggiungersi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti Sez. I–RG 12205/2023 camera di consiglio6.12.2024 costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092;
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). Quanto al tema della forma scritta merita precisareche il giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorsodella prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927, cit.; cfr. pure Cass.17 luglio 2023, n. 20455).
A tal fine, la Corte territoriale ben poteva reputare rilevanti elementi di prova diversi dalla documentazione dell’apertura di credito: infatti, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntistapuò essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997).
Tra tali elementi probatori rientrano , poi, le dichiarazioni formulate dal consulente tecnico di parte: infatti, le ammissioni del consulente tecnico di parte non hanno valore confessorio, ma costituiscono comunque validi indizi che il giudice di merito pu ò liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento(Cass.17 ottobre 1978, n. 4645). Per il resto, viene in questione un accertamento di fatto non sindacabile nella presente sede: la Sez. I–RG 12205/2023 camera di consiglio6.12.2024 valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. 19 luglio 2021, n. 20553). 3.
― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..I relativi importi possono fissarsi,rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore della parte controricorrente, antistatario,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.300,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo