Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, representing the Calabretta family firm, did not act to preserve the right to a ruling on the merits. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of case termination results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26196/2020 R.G. proposto da : CALABRETTA DI CALABRETTA SALVATORE FIGLI SNC, CALABRETTA ANTONINO MAURO, CALABRETTA GIANLUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA 10, presso lo studio dell’avvocato LUCARELLI NICOLA (LCRNCL70M28L113O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO CALABRETTA DI CALABRETTA SALVATORE FIGLI SNC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 45, presso lo studio dell’avvocato AMMIRATI LUIGI (MMRLGU74A31F205C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLANTE MARCO (BLLMRC78E03H501U) -controricorrente- nonchè contro PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE CROTONE, PROCURA2 GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO CATANZARO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1239/2020 depositata il 14/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor