Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Fanelli Paola, had filed a decree against Atac Civitanova Spa and the judicial liquidation, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.181/2024 R.G. proposto da : FANELLI PAOLA, elettivamente domiciliato in MACERATA CORSO CAVOUR 66 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BOCCANERA PIERLORENZO (BCCPLR63E21E783E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ATAC CIVITANOVA SPA, elettivamente domiciliato in PORTO SANT'ELPIDIO VIA FALERIA NR. 68 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CUCCU' DIEGO (CCCDGI81S28C770O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE FANELLI PAOLA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1661/2023 depositata il 16/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori