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Decreto — n. 171/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 171/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing Prendi Costruzioni, did not act to preserve the case against Fall.TO Co.Ri.Ma. SRL and its bankruptcy proceedings. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation statutory time limit extinction of proceedings cassation appeal failure to act dispensa dal versamento delle spese rinuncia a pretese di salario rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13671/2021 R.G. proposto da : PRENDI COSTRUZIONI DI PRENDI ALFRED E GIERGI C SAS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IMPARATO GENNARO (MPRGNR70P28H501P) -ricorrente- contro FALL.TO CO.RI.MA. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA (SSSBNN50E09E030Y) rappresentato e difeso dall'avvocato IACOMINI GIOVANNI (CMNGNN57T06E715E) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO CO.RI.MA.

SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA (SSSBNN50E09E030Y) rappresentato e difeso dall'avvocato IACOMINI GIOVANNI (CMNGNN57T06E715E) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO CORIMA SRL -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE LUCCA in n .3432/2020 depositat o il 09/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli