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Decreto — n. 162/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 162/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 162/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17141/2023 R.G. proposto da : D'IMPERIO BIAGIO, LIPPO MARIADOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA G. FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANI FRANCESCO (CRSFNC78L14A773B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRERA GEMMA (GRRGMM72C69E919S) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO N.11/2014 DELL'IMPRESA INDIVIDUALE D'IMPERIO BIAGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.392/2023 depositata il 28/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 162/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D'IMPERIO BIAGIO, LIPPO MARIADOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA G. FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANI FRANCESCO (CRSFNC78L14A773B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRERA GEMMA (GRRGMM72C69E919S) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO N.11/2014 DELL'IMPRESA INDIVIDUALE D'IMPERIO BIAGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.392/2023 depositata il 28/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedimento in contumacia ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17141/2023 R.G. proposto da : D'IMPERIO BIAGIO, LIPPO MARIADOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA G. FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANI FRANCESCO (CRSFNC78L14A773B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRERA GEMMA (GRRGMM72C69E919S) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO N.11/2014 DELL'IMPRESA INDIVIDUALE D'IMPERIO BIAGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.392/2023 depositata il 28/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.