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Ordinanza — n. 140/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation annuls lower court ruling on mortgage loan nullity due to exceeding financial limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 140/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring a mortgage loan null due to exceeding financial limits. The bank argued the contract was void under Article 38 of the TUB, but the Supreme Court cited recent precedent establishing that such limits are merely specific rather than essential to the contract's validity. Consequently, the court ruled that the contract remains valid unless the parties explicitly intended a different legal form.

Regesto Legislator

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Art. 38 t.u.b.; The limit of financial solvency is not an essential element of a mortgage loan contract and its violation does not render the contract null and void.

Parole chiave

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mortgage loan nullity financial solvency limit TUB Article 38 contract validity Cassation annulment mutamento delle condizioni finanziarie sospensione della procedura di fallimento impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 38 t.u.b.
e del socio illimitatamente responsabile Greggio Paolo (di seguito Fallimento) , del credito di € 54.535,26 in via chirografaria, a fronte di un mutuo fondiario del 21.4.2004 ritenuto nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. 1.1.
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
– Il primo motivo denun z ia « viol azione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art.
Art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
e 38 TUB, nonché errato esame e valutazione ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. di circostanze poi rivelatesi decisive in punto di asserita sussistenza dell’elemento presupposto della cd.
Art. 1424 c.c.
Art. 41 TUB
artt. 1424 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 33719 del 16/11/2022
Cass. 17352/2017
Cass. 26672/2013
(Cass. 26672/2013, 27380/2013, 22446/2015, 4471/2016, 13164/2016).
Cass. 27380/2013
Cass. 22446/2015
Cass. 4471/2016
Cass. 13164/2016
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29371/2021 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 149, presso lo studio d egli avvocat i MENGHINI STEFANO (MNGSFN73P29D653K) e SCHIAVONE ANTONIO (SCHNTN65D01F205R), che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro FALLIMENTO GREGGIO OIL DI GREGGIO PAOLO C SAS nonché del socio illimitatamente responsabile GREGGIO PAOLO , elettivamente domiciliato in ROMA,VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO (BNCDNC70B16H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato FISCON ROBERTO (FSCRRT62T28B563D) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PADOVA n. 74 81 /202 1 depositat o il 18/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Con il decreto indicato in epigrafe, il T ribunale di Padova ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. (di seguito Banca) contro l’ammissione al passivo del Fallimento Greggio Oil di Greggio Paolo C. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile Greggio Paolo (di seguito Fallimento) , del credito di € 54.535,26 in via chirografaria, a fronte di un mutuo fondiario del 21.4.2004 ritenuto nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. 1.1. – In particolare, il tribunale ha confermato la nullità del contratto di mutuo fondiario sulla scorta di Cass. 17352/2017, per non avere la Banca fornito prova del rispetto del limite di finanziabilità, ed ha altresì accertato l’insussistenza dei presupposti per la sua conversione in mutuo ordinario, ritenendo che la Banca dovesse ritenersi consapevole del superamento del limite finanziabilità, attesa la sua veste di operatore qualificato, senza che risultasse convincente l’assunto secondo cui l’unico suo scopo fosse disporre di una garanzia reale, risultando determinanti anche gli effetti propri del mutuo fondiario di cd. consolidamento breve dell’ipoteca e del privilegio processuale. 2.

–Avverso detta decisione la Banca ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Il primo motivo denun z ia « viol azione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 38 TUB in punto di nullità del mutuo per asserito superamento del cd. limite di finanziabilità». 2.2. – Il secondo lamenta « errato esame di fatti ritenuti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1n. 5 c.p.c. in punto di nullità del mutuo per asserito superamento del cd. limitedi finanziabilità». 2.3.

–Il terzo deduce «violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1424 c.c. e 38 TUB, nonché errato esame e valutazione ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. di circostanze poi rivelatesi decisive in punto di asserita sussistenza dell’elemento presupposto della cd. conoscenza colpevole in capo alla Banca mutuante». 2.4. – Il quarto prospetta la « violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1424 c.c. e 41 TUB in punto di declaratoria che il conseguimento dei cd. “vantaggi fondiari” abbia costituito la ragione unica ovvero determinante dell’operazione di finanziamento». 3.

–Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti tre. 3.1. – Le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 33719 del 16/11/2022) sono infatti intervenute medio tempore a risolvere il contrasto emerso tra l’indirizzo inaugurato da Cass.17352/2017 e il precedente orientamento, contrario alla nullità del contratto di mutuo fondiario in ipotesi di superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 t.u.b. (Cass. 26672/2013, 27380/2013, 22446/2015, 4471/2016, 13164/2016). Sono stati così affermati i seguenti principi di diritto, dai quali non v’è ragione di discostarsi: - “i n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elementoessenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di normadeterminativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormaierogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicareproprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nellaconcessione del credito”; - “ qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. 3.2.

– Di conseguenza, la decisione va cassat a laddove ha ritenuto nullo il contratto di mutuo fondiario de quo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. 4. – Segue la cassazione del decreto impugnat o con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti tre , cassa il decreto impugnat o in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Padova , in diversa composizione, cui demanda di