Cassation court allows tax agency's opposition to interrupt prescription by reaffirming specific civil code principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of the tax agency's opposition, ruling that the opposition effectively interrupted the statute of limitations. While the lower court relied on a precedent stating that negative declaration requests do not interrupt prescription, the higher court clarified that such requests can interrupt the term if they concretely reaffirm the creditor's rights and seek judicial confirmation. Consequently, the decision was reversed to ensure the tax claims were not extinguished by the passage of time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2943, comma 2, cod. civ.; Art. 2945, comma 2, cod. civ.: A request for the mere rejection of another party's negative declaration of debt constitutes an act interrupting the statute of limitations if it concretely reaffirms the creditor's claims and seeks judicial verification of the debt's existence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15913/2022 R.G. proposto da : AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentat a e difes a dall'Avvocato Nicola Iacopino(CPNNCL75H14F158R) -ricorrente – contro FALLIMENTO di CALCAGNO Società Industriale Metalmeccanica Edilizia Manutenzione s.r.l. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Barcel l ona Pozzo di Gotto n. 462/2022 depositatoil 19/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice delegato al fallimento di Calcagno Società Industriale Metalmeccanica Edilizia Manutenzione s.r.l. ammetteva solo parzialmente al passivo della procedura il credito vantato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando la prescrizione degli importi riportati in alcune cartelle.
2. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto giudicava infondata l’opposizione proposta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto non era stata fornita prova idonea dell’interruzione del termine di prescrizione rilevato in sede di verifica dello stato passivo. In particolare, riteneva infondata l’eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall’agenzia opponente facendo riferimento alla sentenza n. 4668/2016 del Tribunale di Catania, con cui era stata rigettata l’opposizione ai ruoli oggetto del giudizio proposta dalla società allora in bonis agli effetti dell’art. 24 d.lgs. 46/1999; ciò in quanto la domanda di accertamento negativo ex art. 24 d. lgs. 46/1999 non era idonea a determinare –secondo la giurisprudenza di legittimità - né la sospensione de lla prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, né l'interruzione della prescrizione.
3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di Calcagno Società Industriale Metalmeccanica Edilizia Manutenzione s.r.l. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, comma 2, e 2945, comma 2, cod. civ.: il tribunale non ha riconosciuto efficacia interruttiva del termine prescrizionale all’opposizione avverso i ruoli,incardinata nel 2009 dalla società in bonisdinanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, e definita con sentenza n. 4668/2016,facendo applicazione del principio enunciato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 9589/2018.
La stessa Corte di legittimità, tuttavia, si era in seguito discostata dal precedente richiamato dal giudice di merito, affermando che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ..
In applicazione di questo più attuale principio il tribunale, tenuto conto che l’opposizione agli estratti di ruolo era stata incardinata nel 2009 e decisa con sentenza depositata il 28 novembre 2016 e che nell’ambito di tale giudizio Riscossione Sicilia s.p.a. aveva resistito chiedendo il rigetto delle domande del contribuente, doveva escludere che la prescrizione fosse intervenuta per le somme non ammesse dal G.D.
5. Il motivo è fondato. Questa Corte, come ha ricordato il tribunale, ha affermato – con la sentenza n. 9589/2018 -che la domanda di accertamento negativo ex art. 24 d. lgs. 46/1999 non comporta l'interruzione della prescrizione, che l'art. 2943 cod. civ. fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Questo principio è stato in seguito affinato da un successivo arresto, che ha spiegato che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio (Cass. 21799/2021).
Il collegio intende dare continuità a tale indirizzo. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in div