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Ordinanza — n. 73/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding commercial waste disposal credit privilege under civil code articles 2745 and 2752.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 73/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Ecoambiente s.r.l.'s appeal against a bankruptcy court's refusal to grant a privileged status to its waste disposal credit. While the lower court initially denied the privilege due to the commercial nature of the debt, it later recognized a partial privilege for the 'ecotassa' component based on its tax character. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower tribunal correctly applied the civil code by distinguishing between the general commercial debt and the specific public tax element, thereby validating the partial privilege granted.

Regesto Legislator

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Art. 2745, 2752 cod. civ.: The court established that while civil code privilege norms are exceptional and not subject to analogical interpretation, they allow for extensive interpretation to determine the actual legislative intent and the true cause of the credit, permitting the extension of the legal rule to cases implicitly covered by the law's purpose.

Parole chiave

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bankruptcy privilege waste disposal credit ecotassa tax commercial debt nature extensive interpretation civil code articles partial privilege recognition tassa ecologica

Disposizioni normative citate

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Art. 2745 cod. civ.
Questa operazione costituisce – in tesi - la prova evidente che il criterio della fonte del credito è incompatibile con l'art. 2745 cod.
Art. 2752 cod. civ.
ecotassa) fosse riconoscibile il privilegio previsto dall’art. 2752, comma 3, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2952 cod. civ
art. 2745 cod. civ
Questa operazione costituisce – in tesi - la prova evidente che il criterio della fonte del credito è incompatibile con l'art. 2745 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 11930/2010
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30328/2020 R.G. proposto da : ECOAMBIENTE s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Romano Vaccarella (VCCRMN42M02H501P) e Giovanni Bernardini (BRNGNN72D27L182P)giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di VOLSCA AMBIENTE s.p.a. in liquidazione , rappresentato e difeso d a ll’ A vvocato Marco Antonelli (NTNMRC57D26H501P) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Velletri n.10179/2020 depositat o il 24/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Il giudice delegato al fallimento di Volsca Ambiente s.p.a. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura il credito di € 1.589.764,99, oltre interessi e spese legali, vantato da Ecoambiente s.r.l., gerente la discarica di Borgo Montello (Latina), quale corrispettivo per l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolta in favore della fallita; non riconosceva, tuttavia, il privilegio richiesto ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. in quanto il creditore istante era titolare di un credito di natura prettamente commerciale e sorto in virtù di una prestazione di servizi.

2. Il Tribunale di Velletri, a seguito dell’opposizione presentata da Ecoambiente s.r.l. onde veder riconosciuto il privilegio richiesto, riteneva che le motivazioni addotte dal giudice delegato per escludere il privilegio per i crediti diversi dalla c.d. ecotassa non fossero superate dalle argomentazioni svolte dall’opponente. Giudicava, invece, che al credito relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (cd. ecotassa) fosse riconoscibile il privilegio previsto dall’art. 2752, comma 3, cod. civ., in quanto questa imposizione aveva natura tributaria, essendo un’entrata pubblica costituente una tassa di scopo che mirava a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traevano vantaggio. Reputava, infine , che non potesse essere accolta la tesi dell’opponente circa la natura privilegiata del credito relativo agli “oneri post gestione” e “benefit ambientale”, dato che gli stessi non costituivano tributi.

3. Ecoambiente s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 24 ottobre 2020, prospettando un unico motivo di doglianza, a cui ha resistito con controricorso il fallimento di Volsca Ambiente s.p.a. in liquidazione. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2745 e 2752 cod. civ.: le ragioni addotte all’interno del decreto impugnato sono –a dire di parte ricorrente –contraddittorie, perché all’esclusione della natura privilegiata del credito in ragione della sua origine negozialeha fatto seguito una valutazione ripartita delle componenti del credito contrattuale, che ne individuava un segmento di natura tributaria.

Questa operazione costituisce – in tesi - la prova evidente che il criterio della fonte del credito è incompatibile con l'art. 2745 cod. civ., il quale impone di valutare la causa del credito, quale che sia lo strumento utilizzato per la sua genesi, al fine di stabilire se esso meritidi godere del regime privilegiato. Se la ragione per la quale era stato riconosciuto il privilegio al credito dell’ente locale era ravvisabile nella necessità di assicurare la sua riscossione per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, allora, nell’ambito di una materia unitaria come quella dei rifiuti, il medesimoprivilegio doveva essere riconosciuto anche al credito di chi si era occupato del lo ro smaltimento.

5. Il motivo non è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., 11930/2010), da tempo, hanno riconosciuto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti sono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva; quest’ultima costituisce il risultato di un'operazione logica diretta a individuare il reale significato e la portata effettiva del disposto legislativo , che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e, quindi, di estendere la regula iuris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati, alla luce dell'intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

Il tribunale ha posto in rilievo come il privilegio richiesto dall’odierna ricorrente trovi fondamento in una norma (art. 2752, ultimo comma, cod. civ.) che fa espresso riferimento a «imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge per la finanza locale». « quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile » In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib