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Ordinanza — n. 53/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case settled via transactional agreement per procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 53/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the request, triggering the automatic extinction of the proceedings. The underlying dispute involved a creditor's claim against a bankrupt company, which had previously been rejected by the bankruptcy judge due to lack of proof and a settlement agreement. Consequently, the Court issued a non-substantive ruling on costs, noting that the withdrawal resulted from a transactional settlement defining the controversy integrally.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant extinguishes the proceeding without a substantive ruling, and the special contribution measure does not apply to such withdrawals resulting from a transactional settlement.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings transactional settlement bankruptcy creditor claim procedural extinction perdita di sostegno omesso versamento della cauzione revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia consegue a un accordo transattivo a integrale definizione della controversia.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19071/2018
Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).
Cass. 23175/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15560/2017 R.G. proposto da : MONDO CAPITAL s.r.l. , rappresentat a e difes a dall' A vvocato Alessandro Viglietti(VGLLSN68D04F351I) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di LE GOURMAND PATISSIER s.r.l. di CIRIO EZIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco D’Arrigo (DRRMRC68H05L219P)giusta procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Asti in R.G. n. 1496/2015 depositatoil 4/5/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice delegato al fallimento di Le Gourmand Patissier di Ezio Cirio s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Mondo Capital s.r.l. per € 586.022 in chirografo, a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi e canoni di locazione, e per € 199.691,88 in prededuzione, per canoni di locazione maturati dopo il 29 novembre 2013.

2. Il Tribunale di Asti, a seguito dell’opposizione proposta da Mondo Capital s.r.l., rilevava in primo luogo l’inammissibilità delle domande presentate per la prima volta in sede di opposizione, in ragione della natura impugnatoria del giudizio. Riteneva che la condizione risolutiva apposta nella scrittura privata intervenuta fra le parti in data 28 novembre 2013, con cui la locatrice aveva accordato una riduzione del canone da € 15.000 a € 3.000 subordinando l’efficacia della riduzione all’omologazione del concordato, fosse nulla per violazione dell’art. 72, comma 6, l. fall. e contrarietà al principio della par condicio creditorum.

Aggiungeva che risultava fondata l’eccezione revocatoria formulata dalla curatela ex art. 66 l. fall. rispetto alla medesima pattuizione, che trovava suffragio nell’evidente sproporzione tra le prestazioni (l’una pari a un quinto dell’altra), nell’intervenuto fallimento e nella dimostrazione della conoscenza dello stato di crisi e/o insolvenza della conduttrice da parte della locatrice. Confermava il provvedimento del G.D. di esclusione del credito in quanto estinto per compensazione con il controcredito del fallimento pari a € 233.429,28, rispetto al quale Mondo Capital s.r.l. non aveva formulato alcuna eccezione.

Giudicava, infine, che il credito da prestazione di servizi fosse del tutto carente di prova, in quanto le fatture non erano sufficienti a provare l’effettiva erogazione delle prestazioni e le dichiarazioni rese dai testi escussi erano generiche, lacunose e non riferite specificamente alle prestazioni poste alla base delle fatture emesse.

3. Mondo Capital s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 4 maggio 2017, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Le Gourmand Patissier di Ezio Cirio s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. L’Avvocato Alessandro Viglietti, quale difensore di Mondo Capital s.r.l., ha depositato atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della compagine ricorrente, su cui è stato apposto il visto del curatore del fallimento controricorrente.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia consegue a un accordo transattivo a integrale definizione della controversia. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichi