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Ordinanza — n. 27/2025 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy court dismissed appeal against partial admission of bank's mortgage claim despite nullity argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against a lower court's decision to partially admit a bank's mortgage claim. The trustee argued the loan contract was void due to exceeding the 80% financial limit, but the court held this regulatory limit is merely specific rather than a condition for validity. Consequently, the court upheld the trial court's ruling to admit the debt in part while awarding costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 2 TUB; Art. 1 Delibera CICR 22/4/1995: The 80% financial limit for bank loans is a prudential regulation that does not determine contract validity; its violation renders the contract void only if it affects the essential object, which it does not.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings mortgage claim admission financial limit violation contract validity prudential regulation costs allocation nullity of contract credito ipotecario

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 2 TUB
Il Fallimento ha resistito all’opposizione deducendo la nullità del contratto di mutuo per il mancato rispetto del limite di finanziabilità, previsto dall’art. 38, comma 2, del TUB e dell’art.
Art. 1 Delibera CICR del 22/4/1995
38, comma 2, del TUB e dell’art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995, pari al massimo all’80% del bene ipotecato.
Art. 2697 c.c.
Con il primo motivo, il ricorrente , lamenta ndo la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.93 e 98 l.fall., in relazione all’art.
Art. 93 l.fall.
Art. 98 l.fall.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha escluso la nullità del contratto di mutuo fondiario invocato a fondamento della domanda di insinuazione ritenendo l’ammissibilità del prospetto Ric.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
Con il primo motivo, il ricorrente , lamenta ndo la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 33719 del 2022
Cass. n. 6907 del 2023
1 - CC del 2 7 novembre 20 2 4 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023;
Cass. n. 7949 del 2023
Cass. n. 19613 del 2017
Cass. n. 19613 del 2017).
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24896-2020proposto da: FALLIMENTO MUCCIOLA PIERO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avvocato FABIO DE SIMONE SACCÀ per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dapprima dall’Avvocato MARIA DANIELA GRILLO per procura in calce al controricorsoe poi dall’Avvocato ROBERTO FRANCO per procura in calce all’atto di costituzione del 14/3/2022; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 6324/2020 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositato il 2/9/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 27/11/2024;

FATTI DI CAUSA 1.1. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha p ropo sto opposizione allo stato passivo del F allimento Mucciola Piero s.r.l., dichiarato con sentenza del 3/3/2017, chiedendo di esservi Ric. 2020n.2 4896 - Sez. 1 - CC del 2 7 novembre 20 2 4 ammessa per la somma complessiva di €. 1.513.591,11, in collocazione ipotecaria, oltre interessi, in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 6/7/2006 con la società Apan Costruzioni s.r.l. e dell’ipoteca iscritta in data 8/7/2006 su un bene immobile di sua proprietà, venduto con atto del 29/12/2006 alla società poi fallita. 1.2.

Il Fallimento ha resistito all’opposizione deducendo la nullità del contratto di mutuo per il mancato rispetto del limite di finanziabilità, previsto dall’art. 38, comma 2, del TUB e dell’art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995, pari al massimo all’80% del bene ipotecato. 1.3. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, per quanto ancora rileva: - innanzitutto, ha rigettato l’eccezione di violazione dei limiti di finanziabilità ed ha, sia pure in parte, accolto l’opposizione proposta, ammettendo al passivo la banca istante per la somma di €. 1.352.299,70, in collocazione privilegiata, oltre interessi, e per la somma di €. 279.525,15, in collocazione chirografaria; - in secondo luogo, ha disposto, in ragione della soccombenza “in via principale”del Fallimento, la compensazione per la metà delle spese di giudizio. 1.4.

Il Fallimento,con ricorso notificato il 29/9 /20 20, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decreto. 1.5. La Banca ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente , lamenta ndo la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.93 e 98 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha escluso la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della domanda di ammissione sul rilievo che il Fallimento, pur avendone l’onere, non aveva provato il superamento del limite Ric. 2020n.2 4896 - Sez. 1 - CC del 2 7 novembre 20 2 4 di finanziabilità, pari all’80% del valore del bene, imposto dall’art. 38, comma 2, TUB e dall’art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995, spettando, per contro, alla banca istante dimostrane il rispetto. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, del TUB e dell’art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995, delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e della Direttiva 2000/12-CE, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha escluso la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della domanda, avendo erroneamente assunto, quale criterio di valutazione del superamento del limite di finanziabilità, il valore commerciale del bene ipotecato in luogo del valore cauzionaledello stesso. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 116, 115 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale, senza disporre un accertamento tecnico che il Fallimento aveva reiteratamente chiesto, ha escluso la nullità del contratto di mutuo fondiario dedotto a sostegno della domanda di ammissione in ragione dell’errata attribuzione all’immobile ipotecato di un valore eccedente rispetto a quello prospettato e documentato dalla stessa banca. 2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 99 l.fall. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha escluso la nullità del contratto di mutuo fondiario invocato a fondamento della domanda di insinuazione ritenendo l’ammissibilità del prospetto Ric. 2020n.2 4896 - Sez. 1 - CC del 2 7 novembre 20 2 4 di finanziamento che la banca opponente aveva prodotto ben oltre i terminidi preclusione previsti dall’art. 99 l.fall.. 2.5.

Con il quinto motivo, espressamente articolato in diretta connessione con i precedenti e quale conseguenza del loro accoglimento, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, del TUB e dell’art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995 nonché dell’art. 2855 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha escluso la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della domanda ed ha, di conseguenza, ammesso il credito al passivo del fallimento con il privilegio ipotecario, senza, tuttavia, considerare che la nullità del contratto di mutuo non poteva che determinare la nullità della relativa iscrizione ipotecaria. 2.6.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 2.7. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno ritenuto che, in tema di mutuo fondiario, illimite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d.

“vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU n. 33719 Ric. 2020n.2 4896 - Sez. 1 - CC del 2 7 novembre 20 2 4 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023;

Cass. n. 7949 del 2023). 2.8. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha, con motivazione contraddittoria, ritenuto che il Fallimento era, sia pure in parte, soccombente, laddove, al contrario, l’opposizione era riconducibile esclusivamente agli errori e alle omissioni in cui era caduta la banca nel giudizio di verifica e nel giudizio di opposizione. 2.9. Il motivo è infondato.

In tema di condanna allespese processuali, infatti, il principio della soccombenza dev’essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse con la conseguenza che, con riferimento al regolamento dellespese, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, esula dal sindacato di legittimità, trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito(cfr.

Cass. n. 19613 del 2017).

3. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2020n.2 4896 - Sez. 1 - CC del 2 7 novembre 20 2 4 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst