Cassation court remands case to First President pending Supreme Court ruling on 'mutuo solutorio' qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order remanding the case to the First President pending a decision by the Supreme Court. The appellant argued that bank loans were null due to simulated funds used to cover prior debts and exceeded financial limits. The court noted a prior ruling had already remitted the specific issue of 'mutuo solutorio' qualification to the Supreme Court, necessitating this procedural pause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 1813, 1814 c.c.; The Court of Cassation must remand a case to the First President when a specific legal qualification issue, such as the nature of a 'mutuo solutorio', has already been remitted to the Supreme Court for a definitive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26690/2020 R.G. proposto da: Verlato Angelo, elettivamente domiciliato in Roma viale Carlo Felice 103, presso lo studio dell’avvocato Ermini Giovan Filippo (RMNGNF66C08H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato Crivellaro Giuliano (CRVGLN65H17F964V), -ricorrente- contro Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elettivamente domiciliata in Roma via Della Mendola 32, presso lo studio dell’avvocato Pinto Giuseppe Pompeo (PNTGPP72D22H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato Ruotolo Daniela (RTLDNL60H48H703V), -controricorrente- nonché contro Cassa Rurale ed Artigiana Brendola Credito Cooperativo, Visentin Giuliana e Fallimento Verlato Srl, -intimati- avverso il decreto del Tribunale Vicenza n. cron. 8513 /2 0 20 depositatoil 22/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell’ambito delle operazioni di accertamento dello stato passivo della procedura fallimentare della soc. Verlato srl, Verlato Angelo, ammesso al passivo per il suo credito di regresso ex art 2871 c.c., proponeva opposizione ex art 98 l.fall. alle ammissioni al passivo dei crediti in via chirografaria di CRA di Dredola – Banca di Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici e di Banca MPS, ex Antonveneta, lamentando la nullità, sotto plurimi profili, dei mutui fondiari che costituivano i titoli dai quali traevano fondamento i crediti degli istituti bancari. 2.Il Tribunale di Vicenza rigettava l’impugnazione, rilevando che le contestazioni svolte dal ricorrente incidevano sui caratteri della natura fondiaria del mutuo, ma non determinavano la nullità per simulazione o altra causa dei contratti di finanziamento contestati.
3. Verlato Angelo ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha svolto difese con controricorso, Cassa Rurale ed Artigiana Brendola Credito Cooperativo, Visentin Giuliana e Fallimento Verlato Srl sono rimasti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio la cui esistenza risulta dagli atti processuali e che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c . ) costituiti:
i) dalle perdite risultanti dal bilancio del debitore principale Verlato al momento della stipula dei mutui fondiari, ii) dall’utilizzo della provvista derivante dai finanziamenti per ripianare lo scoperto dei conti correnti e sostituire quindi un debito non garantito con altri garantiti da ipoteca ed in assenza di traditio del denaro; iii) dalla erogazione della provvista da parte di Monte dei Paschi di Siena sotto forma di acquisto di titoli di investimento. 1.1.Il secondo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 1814 c.c., 38, 14 bis e 41 d.l gs. n. 385/1993, 1418, 1419, 1345 c.c.: si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente negato l’invalidità dei contratti di mutuo fondiario per utilizzazione delle somme erogate per estinguere passività pregresse, per l’scrizione di ipoteca di secondo grado e per il superamento del limite di finanziabilità. 1.2.Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 99 l.fall., 1418, 1419,1424 e 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c. , in relazione all’art . 360 n.3 e 4 c.p.c.: si imputa al Tribunale di aver trattenuto la causa in decisione senza ammettere le istanze istruttorie richieste.
Il decreto avrebbe, inoltre, avallato la decisione del G.D. di conversione dei contratti nulli in assenza di istanza di conversione, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità per violazione tra il chiesto e il pronunciato. Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 ha rimesso al Primo Presidente la questione della qualificazione del c.d. mutuo solutorio, consistente nell’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante, che è oggetto del secondo motivo.
Si impone, pertanto, rimettere la causa sul ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. PQM rinvia la