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Ordinanza — n. 2/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the lawsuit, extinguishing the proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The client, representing the liquidation of Tecnofluid Bari Srl, submitted a withdrawal act on July 23, 2024, which was accepted by the respondent, Fino 1 Securitisation Srl. Consequently, the proceedings terminated without any judicial decision on costs, as the withdrawal act itself stipulated their mutual compensation.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The filing of a formal withdrawal act by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the cassation proceedings without the need for a separate judicial ruling on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings litigation costs compensation cassation appeal dismissal transactio agreement credito nel fallimento danno ai creditori credito futuro

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, essendone stata prevista la compensazione nell’atto di rinuncia.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2651/2021 R.G. proposto da: Fallimento Tecnofluid Bari Srl in Liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma viale Bruno Buozzi, 53/A, presso lo studio dell’avvocato Cordaro Angela Maria Lorena (CRDNLM70E65B429G) rappresentato e difeso dall'avvocato Nacci Daniele (NCCDNL72E04A662U), ricorrente - contro Fino 1 Securitisation srl, e per essa Dovalue spa elettivamente domiciliata in Roma v ia Di Villa Pepoli 4, presso lo studio dell’avvocato Coluzzi Alessandro (CLZLSN65H14H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato Ruccia Tommaso (RCCTMS66H16A662U) controricorrente - avverso il decreto del Tribunale Bari n. 6671 /20 20 depositato il 16/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Tecnofluid Bari srl in liquidazione proposta da Fino 1 Securitisation srl, ammetteva allo stato passivo del fallimento il credito di quest’ultima in via ipotecaria per € 1.124.280. 2.Il Fallimento ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; Fino 1 Securitisation srl ha svolto attività difensiva mediante controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 3. La ricorrente ha depositato in data 23/7/2024 atto di rinuncia - dando cont o del raggiungimento di un accordo transattivo - sottoscritto dal legale munito di espressa procura, che è stato accettato dalla controricorrente con dichiarazione del legale munito dei poteri per l’accettazione. 3.1. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, essendone stata prevista la compensazione nell’atto di rinuncia.

4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiaral’estinzione del processo. Così decis