Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding administrative court decision on building regularization. The court rejects procedural defects claims. The court holds that procedural defects cannot be raised in cassation. The court rules that procedural defects cannot be raised in cassation. The court declares the appeal inadmissible. The court holds that procedural defects cannot be raised in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the Council of State omitted reasoning or violated legal norms. The appellant argued the lower court ignored her request for damages regarding the municipality's alleged negligence in handling her building regularization request. The court ruled that such grievances constitute substantive legal violations, not procedural defects, which are strictly prohibited from being raised at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Claims alleging omitted reasoning or violation of law in administrative judgments cannot be raised in cassation as they constitute substantive defects rather than procedural ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9527 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da TERENZI Maria Rita (C.F.: TRNMRT 38D64 H501R) rappresentata e difesa dall’avvocatoMaria Celeste Principato (C.F.:PRN MCL 72E46 C352E ) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI ARICCIA (C.F.: 02850270584 ), in persona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall’a vv oca t o Antonino Pace ( C.F. : PCA NNN45A07 L719E ) -controricorrente- avverso la sentenza n. 314/2024 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Settima sezione, pubblicata in data 9gennaio 2024; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 10 dicembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo;
Ric. n. 9527/2024– S ez. Unite – A d . 10 dicembre 20 24 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, il quale ha chiesto dichiararsi inammissi- bile il ricorso. Fatti di causa Maria Rita Terenzi ha impugnato la determina dirigenziale n. 17876/16 del Comune di Ariccia, recante la determinazione delle somme dovute a titolo di oblazione ed oneri concessori per la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate in un immo- bile di sua proprietà. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato il ricorso.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Terenzi, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ariccia. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della partericor- rente, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. L’ente controricorrenteha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della sen- tenzaemessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Set- tima sezione, per omessa motivazione, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c., violazionedell’art. 112 c.p.c.».
La ricorrente deduce «l’omessa motivazione da parte del Colle- gio di secondo grado circa le doglianze di parte appellante in ordine al comportamento tenuto dal Comune di Ariccia nel corso degli anni che vanno dalla domanda di condono e sino all’emis- sione della Determina Comunale n. 17876/2019 impugnata con il ricorso al TAR». Il Consiglio di Stato, più precisamente, avrebbe omesso di prendere «in esame la richiesta di Ric. n. 9527/2024– S ez. Unite – A d . 10 dicembre 20 24 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 risarcimento danni formulata dall’appellante derivante dal com- portamento tenuto dall’Amministrazione Comunale, a far data dal 2007, connotato dai caratteri dell’imperizia, negligenza, as- senza di buona fede, come si evince dalla narrativa dei fatti».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla Legge 326/2003, alla Legge Regionale 12/2004; alla Circolare Regionale datata 01/12/2004 e alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 07/12/2005, n° 2699». Secondo la ricorrente «il Collegio non ha in alcun modo moti- vato il perché, il mutamento di destinazione d’uso, avrebbe de- terminato una modifica degli standard urbanistici con un mag- gior carico urbanistico né alcuna istruttoria risulta essere stata effettuata sul punto al pari di come risulta assente ogni istrut- toria circa l’esattezza dei conteggi così come elaborati dal Co- mune in relazione ai quali, la ricorrente, ne aveva eccepito l’er- roneità, mentre relativamente al maggior carico urbanistico da “ufficio” a residenziale, lo stesso Consiglio di Stato (Sezione Se- sta), come sopra riportato, con Sentenza 6552/2018 ne ha af- fermato il contrario».
Si assume, in particolare, che «tutte le considerazioni esposte dalla ricorrente, in ordine alla presunta variazione degli standard urbanistici più volte citate, come pure la Relazione della ricorrente allegata alla Nota n. 14370 del Co- mune (Cfr Doc. 5 fascicolo di primo grado) e le circolari in essa allegate, ovvero circolare del 01/12/2004 e circolare del 07/12/2005 n. 2699, ed in particolare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6552/2018 più volte riportata, non sono state in alcun modo prese in considerazione dai Giudici di Secondo Grado». 2.La Corte condivide la valutazione operata nella proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c., con riguardo al rilievo di inammissibilità del Ric. n. 9527/2024– S ez.
Unite – A d . 10 dicembre 20 24 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ricorso, dal momento chele censure della ricorrente nella so- stanza prospettano effettivamente errori “in iudicando”e/o “ in procedendo” addebitabili alla sentenza impugnatae non ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «alla lucedella sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale –la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, non- ché i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.– il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giuri- sdizione per “invasione”o “sconfinamento”nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento”rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdi- zionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribu- zione;l’ eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giu- dice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione nor- mativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento “abnorme o anomalo” ovvero abbia comportato uno “ stravolgimento ” delle “norme di riferimento”, atteso che in questi casi può pro- filarsi, eventualmente, un “error in iudicando”, ma non una vio- lazione dei limiti esterni della giurisdizione» (cfr., per tutte:
Cass.,Sez. U, n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 – 01 ; Sez. U, n. 8311 del 25/03/2019, Rv. 653284 –01; Sez. U, n. 15573 del 04/06/2021, Rv. 661388 – 01 ; Sez. U, n. 36899 del 26/11/2021, Rv. 663245 –01;Sez. U, n. 1454 del 18/01/2022, Ric. n. 9527/2024– S ez. Unite – A d . 10 dicembre 20 24 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Rv. 663783 –01; Sez. U, n. 18722 del 09/07/2024 , Rv. 671751 -01); ciò, in quanto « il controllo del limite esterno della giuri- sdizione – che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione –non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità o in- tensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il “pro- prium” distintivo dell’attività giurisdizionale» (Cass., Sez.
U, n. 27770 del 04/12/2020, Rv. 659662 –01; nel medesimo senso e con specifico riguardo al vizio di assenza dimotivazione: Sez. U, n. 19675 del 21/09/2020, Rv. 658853 – 01 ; con specifico riguardo al vizio di omessapronuncia, che può integrare motivo inerente allagiurisdizione solo se l ’ omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionalidel giudice adìto, e non quando si prospetti come “ error in procedendo ”: Sez. U, n. 41169 del 22/12/2021); si precisa, inoltre, che neanche «il con- trasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdi- zionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., at- teso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure par- ticolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdi- zione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rile- vanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul pianoteorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di in- certezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e sogget- tive» (Cass., Sez.
U, n. 29085 del 11/11/2019, Rv. 656061 – 01;Sez. U, n. 31758 del 05/12/2019, Rv. 656169 – 01 ; Sez. U, n. 6460 del 06/03/2020, Rv. 657215 –01; Sez. U, n. 24107 Ric. n. 9527/2024– S ez. Unite – A d . 10 dicembre 20 24 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 del 30/10/2020, Rv. 659290 – 01 , quest’ultima con specifico riguardo al mancatorinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; per l’esclusione di ogni contrastodi tale regime con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25503 del 30/08/2022, Rv. 665455 -01). 3.Nella specie, non vi è dubbio che non siano state dedotte , con il ricorso in esame,né ipotesi riconducibili al difetto asso- luto di giurisdizione (in virtù di invasione o sconfinamento della decisione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa ovvero di arretramento della stessa rispetto a materia giustiziabile), né ipotesi riconducibili al difetto relativo di giurisdizione(in virtù di violazione dei limiti esterni della giu- risdizione, per essersi il giudice amministrativo pronunciato su materia attribuita ad altra giurisdizione ordinaria o speciale, ov- vero per avere erroneamente negato la propria giurisdizione).
Le censure di cui ad entrambi i motivi di ricorso sono, invero, dirette semplicemente a far valere pretesi vizi processuali della decisione impugnata (per omessa motivazione o omessa pro- nuncia) ovvero vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, il che certamente non è consentito nella presente sede. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c..
La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 3.000,00 (pari alla metà dell’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. Ric. n. 9527/2024– S ez. Unite – A d . 10 dicembre 20 24 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente liquidan- dole in complessivi € 6.000,00 (seimila/ 00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 3 . 0 00,00 (tremila/00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2 .000,00 (duemila /00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al compe- tente ufficio di merito, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato