Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Calcestruzzi Trieste SRL, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on October 11, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the litigation.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 18135-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CALCESTRUZZI TRIESTE SRL, rappresentat a e difes a da gli Avvocat i Pierluigi Fabbro e Fabrizio Pertica; - ricorrent e - contro COMUNE DI DUINO AURISINA-DEVIN NABREZINA, rappresentato e difesodagli Avvocati Gianni Zgagliardich e Andrea Reggio d’Aci ; - controricorrente – nonché contro SVARA STANISLAO; PRASELY TATIANA; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n.4175 del 202 4 , notificata in data 21maggio 202 4 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e 11 ottobre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma