Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Sicilian Administrative Council's decision extinguished. The appellant, Vicari Municipality, failed to respond to a formal proposal for early settlement submitted on September 30, 2024. Consequently, the court applied procedural rules to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision on an early settlement proposal within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 15530-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI VICARI , in persona del sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso da ll’ a vv . Giovanni Scala ; - ricorrent e - contro FINSAI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’Avv. Danilo Giracello; -controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, n. 170del 2024, pubblicata il 3 marzo 202 4 e notificata il23 aprile 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 30 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì22 nove mb