Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, Filippo Serino, did not request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposal for early settlement within forty days of its communication.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 17021-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: FILIPPO SERINO,rappresentato e difes o da ll’Avvocato Alfredo Scola ; - ricorrent e - contro COMUNE DI BENEVENTO, rappresentatoe difeso da ll’ Avv ocato Marco Dresda dell’Avvocatura Comunale; - controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n.1049 del 202 4 , pubblicata in data 1°febbraio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 19 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 21n