Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Giacomo Sgobba, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated on August 7, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs totaling €6,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to an early settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 15614-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COLUCCI Francesca , rappresentat a e difes a da ll’ a vv . Giacomo Sgobba; - ricorrent e - contro AGEA –AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, entrambe rappresentatee difese dall’ A vvocatura generale dello Stato ; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 1 1169 del 202 3 , depositata in data 27 dicembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 7 otto bre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì21 nove