Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days of early settlement proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the formal proposal of an early settlement. The appellant, a simple agricultural company, had not responded to the counterclaimants' offer to settle the dispute before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 14954-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA MASO FUMAS,rappresentata e dife sa da gli Avvocati Antonio Prade e Gabriele Pafundi; - ricorrent e - contro AVEPA – AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI e REGIONE VENETO , entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Antonella Cusin, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Bianca Peagno; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1003del 2024, pubblicata il 31gennaio 202 4 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 29