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Decreto — n. 27942/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 27942/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The proceedings involved a dispute over a hotel condominium between private owners and the Province of Belluno, where the lower court had already issued a judgment. The court ruled that the statutory silence on the settlement offer constituted a waiver of the right to continue the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the right to pursue the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver by silence extinction of proceedings cassation appeal dismissal statutory time limits legal costs allocation condominium dispute ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
10429 del 2023, depositatain data 1° dicembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
10429 del 2023, depositatain data 1° dicembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 13894-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PENIE’ DIPERUZ MARCO C SNC, PERUZ Marco anche in proprio quale comproprietario, C OMUNIONE HOTEL CRISTALLINO D ’AMPEZZO in multiproprietà, GIOVANNUZZI Salvatore, anche in proprio quale comproprietario,rappresentati e difes i dagli A vvocati Antonio Tallarida e Antonio Faberi; - ricorrent i - contro PROVINCIA DI BELLUNO, rappresentata e difes a da ll’ Avv . Emma Pierobon; - controricorrente – COMUNEDI CORTINA D ’A MPEZZO E R EGIONE VENETO ; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 10429 del 2023, depositatain data 1° dicembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti ricorrent i 9 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condannain solido l e part i ricorrent i al pagamento, in favore del la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 2