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Decreto — n. 27931/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 27931/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, representing a simple agricultural partnership, argued against the regional payment authority, but the court found no objection raised during the statutory window. Consequently, the judgment ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a proposal for early settlement within the forty-day period.

Parole chiave

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early settlement proposal extinguishment of proceedings failure to respond cassation appeal dismissal statutory time limits litigation costs allocation Civil Procedure Code censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
1005/24, depositata i n data 31 gennaio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
1005/24, depositata i n data 31 gennaio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 15061-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: DE MARTINMauro, BRAITO Pio , già soci della società semplice agricola Castello,rappresentati e difes i da gli A vvocati Antonio Prade e Gabriele Pafundi; - ricorrent i - contro AVEPA – A GENZIA VENETA PER I PAGAMENTI E R EGIONE VENETO , entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Antonella Cusin, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Bianca Peagno; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1005/24, depositata i n data 31 gennaio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle partiricorrenti il 9 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido leparti ricorrenti al pagamento, in favore della par te controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 29o