Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days of early settlement proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of receiving an early settlement proposal. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal against the Council of State's 2023 ruling regarding environmental permits. Consequently, the appellant was ordered to pay legal costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision on an early settlement proposal within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 12625-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI LERICI,rappresentato e dife so dall’Avvocato Andrea Fantappiè; - ricorrent e - contro PROVINCIA DI LA SPEZIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Piciocchi, Simone Carrea e Veronica Allegri; - controricorrent e – nonché contro IREN S.P.A. e ACAM AMBIENTE S.P.A., rappresentate e difese dagli Avvocati Daniela Anselmi, Paolo Canepa e Stefania Contaldi; - controricorrenti – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 9933del 2023, pubblicata il 20 novembre 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per la Provincia controricorrente,in euro 4.200 , di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, e, per i controricorrenti Iren e Acam,in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 29