Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, Edil Work 2 S.r.l., did not request a decision on the appeal within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8435-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: EDIL WORK 2 S.r.l., rappresentatae difesa d all’Avvocato Enrico Moscati ; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sergio Siracusa; - controricorrent e – e contro MINISTERO DELLA CULTURA, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrent e – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 4460/2023, pubblicatail 2 maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 12 luglio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,in favore delle part e controricorrente Roma Capitale , in euro3.000 per compensi ed in euro 200 per esborsi , oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della parte controricorrente Ministero della Cultura, in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì