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Ordinanza — n. 25942/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows ordinary jurisdiction for sports club's claim against municipality regarding unauthorized enrichment and damages from concession denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25942/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's declaration of lack of jurisdiction, ruling that the ordinary courts have authority over the case. The plaintiff, a football club, sued the municipality for reimbursement of improvements and damages after the free use of a velodrome was denied. The court distinguished between the administrative nature of the concession relationship and the private law claims for unjust enrichment and damages, which do not require reviewing public power exercise. Consequently, the case was remanded to the ordinary court to decide on the specific civil claims.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 3, c.p.a.; Art. 826, ultimo comma, c.c.: While disputes regarding the concession relationship of public sports facilities fall under administrative jurisdiction, claims for unjust enrichment or damages arising from the termination of such a concession belong to ordinary jurisdiction as they concern private law rights without challenging the legality of public power.

Parole chiave

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concession relationship unjust enrichment sports facility jurisdiction conflict ordinary court administrative court public property risanamento stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 3, c.p.a.
Art. 826, ultimo comma, c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite n. 7959 del 2015
Cass. Sez. Unite n. 10013 del 2001
Cass. Sez. Unite n. 7710 del 1998
Cass. Sez. Unite n. 21597 del 2018
Cass. Sez. Unite n. 8035 del 2018
Cass. Sez. Unite n. 11303 del 1995
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 7245/2024 R.G. tra: S.S.D. Marcianise Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Barbato e Laura De Pace -ricorrente - contro COMUNE DI MARCIANISE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Varletta -resistente- per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), n.r.g. 2703/ 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere Antonio Scarpa; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Nel 2015 la S.S.D. Marcianise Calcio (in precedenza denominata A.D.S. Boys Marcianise Soccer) convenne il Comune di Marcianise dinanzi al Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, domandando di accertarne la responsabilità per la “imprevedibile decisione di non volere più rinnovare“ la concessione gratuita dello spazio centrale dell’impianto del velodromo, il cui utilizzo le era stato inizialmente accordato con successive convenzioni per il periodo da marzo 2010 ad aprile 2012, con conseguente condanna del medesimo Comune al rimborso della somma di € 57.514,00, a titolo di ingiustificato arricchimento, per “lavori di migliorie ed adeguamento strutturale” eseguiti all’interno della struttura, nonché al risarcimento dei danni per la “perdita dei beni trattenuti indebitamente” dall’amministrazione municipale e all’”immagine” dell’associazione.

Il Comune di Marcianise nel costituirsi eccepì pregiudizialmente che la giurisdizione sulla controversia derivante dal presunto inadempimento della concessione di servizio pubblico appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 2. - Con sentenza del 7 marzo 2017, l’adito Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa, vertendo la controversia sull’inadempimento dell'originaria convenzione sia quanto al profilo del diniego ingiustificato di rinnovo (risarcimento dei danni all'immagine), sia quanto all'obbligo (asseritamente assunto) di corrisponderle il corrispettivo delle opere di miglioramento eseguite, oltre che di restituire tutti i beni di sua pertinenza rimasti nell'impianto”, ovvero sulle “conseguenze del diniego di rinnovo” della concessione. 3. - R iproposto il giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, questo ha sollevato d'ufficio il conflitto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., sostenendo che “la controversia in esame esuli completamente dallo svolgimento del rapporto concessorio, il quale costituisce mera occasione rispetto al verificarsi degli eventi dannosi di cui si duole la ricorrente, vale a dire l’ingiustificato arricchimento (relativo alle migliorie e alle attrezzature) e il danno ingiusto (derivante dalla diversa destinazione impressa dal Comune all’impianto).

Per vero, solo la decisione di (non) rinnovare la concessione presenta profili di discrezionalità che avrebbero potuto involgere la giurisdizione amministrativa”. Il TAR rimettente ha evidenziato che la pretesa della S.S.D. Marcianise Calcio non chiede di pronunciarsi “circa lo scioglimento unilaterale del contratto”, giacché il “mancato rinnovo della concessione non costituisce, di per sé, oggetto della domanda proposta, che lo presuppone ma non lo censura”, limitandosi l’attrice a dolersi delle “conseguenze patrimoniali (asseritamente) derivanti dal comportamento tenuto dal Comune dopo l’interruzione del rapporto concessorio e fondate su altro e distinto titolo (arricchimento senza causa e danno ingiusto)”.

Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. -La decisione sulla giurisdizione, conseguente all’esercizio da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del potere di sollevare il conflitto, è determinata dall’oggetto della domanda espressamente proposta dalla S.S.D. Marcianise Calcio, la quale è volta ad accertare la responsabilità del Comune di Marcianise per la “imprevedibile decisione di non volere più rinnovare“ la concessione gratuita dello spazio centrale dell’impianto del velodromo, dapprima utilizzato in forza di successive convenzioni per il periodo da marzo 2010 ad aprile 2012, con conseguente condanna del medesimo Comune al rimborso della somma di € 57.514,00, a titolo di ingiustificato arricchimento, per “lavori di migliorie ed adeguamento strutturale” eseguiti all’interno della struttura, nonché al risarcimento dei danni per la “perdita dei beni trattenuti indebitamente” dall’amministrazione municipale e all’”immagine” dell’associazione.

Queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., in quanto destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività agonistiche, sicché, qualora tali beni siano dati in concessione a privati perché ne facciano determinati usi, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, incluse quelle sui limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto, sull'inadempimento degli obblighi concessori e sulla decadenza del concessionario, ferma, invece, la giurisdizione ordinaria in tema di indennità, canoni ed altri corrispettivi afferenti al medesimo rapporto (Cass.

Sez. Unite n. 7959 del 2015; n. 10013 del 2001; n. 7710 del 1998). Qualora tuttavia, come nella specie, una società calcistica, già concessionaria di un impianto sportivo di proprietà comunale, asserendo di aver realizzato nel corso del rapporto infrastrutture ed opere finalizzate ad un migliore utilizzo dello stesso impianto, agisca, in seguito al mancato rinnovo della concessione, per ottenere il rimborso delle spese affrontate, o un indennizzo per arricchimento senza causa, ovvero il risarcimento dei danni collegati all’inadempimento di tali obbligazioni restitutorie o indennitarie, la relativa domanda spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni di diritto soggettivo di natura privatistica, senza avere per presupposto la verifica delle modalità di legittimo esercizio dei poteri pubblici dell’amministrazione comunale (inerenti, in particolare, al mancato rinnovo) e senza porre in discussione né l’esistenza, né l’ambito di applicazione del rapporto di concessione (si vedano, indicativamente, Cass.

Sez. Unite n. 21597 del2018; n. 8035 del 2018; n. 11303 del 1995). 5.- Pertanto, previa cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 marzo 2017 n. 831, che dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo con riguardo alla controversia in esame, le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente a decidere.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda proposta dalla S.S.D. Marcianise Calcio nei confronti del Comune di Marcianise; cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rimette le parti dinanzi al medesimo Tribunale di Santa Maria