Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished. The appellant, the Municipality of Pozzuoli, failed to respond to a formal proposal for early settlement communicated on July 5, 2024. Since 40 days elapsed without a request for a ruling, the court applied procedural rules to terminate the case and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within forty days of its communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8456-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI POZZUOLI, in persona del sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso da gli Avvocati Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde; - ricorrent e - contro PISCIONE MARIA CARMENe PISCIONE FEDERICA, rappresentate e difese dall’Avvocato Patrizia Kivel Mazuy; -controricorrenti - e contro AZZARO MARIO ROSARIO, CIARLONE ROSA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 727 del 202 4 , depositatain data 23 gennaio 202 4 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 5 luglio 202 4 ;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore del le controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì2