Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Municipality of Quinzano d'Oglio and Baselli Mariani Antonietta, where the lower court's decision was challenged. The court ruled that the appellant's inaction constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within forty days of its communication.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 10253-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocato Paolo Centore ; - ricorrent e - contro BASELLIMARIANTONIETTA, rappresentata e difes a da gli Avvocati Daniele Granarae Chiara Fatta; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 9513 del 2023, depositatain data 3 novembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 5 luglio 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore de lla parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì27 sette