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Ordinanza Interlocutoria — n. 25080/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court suspends execution of Forensic Council sentence due to risk of irreparable prejudice to the lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25080/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a provisional suspension of the Forensic Council's sentence against the lawyer Sonia Palombi. Palombi argued that immediate enforcement would cause irreparable harm, while the Council maintained the penalty's validity. The court ruled in favor of the suspension because the risk of irreparable prejudice was not prima facie unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 7, Law No. 247/2012; The execution of a contested disciplinary decision against a lawyer may be suspended if the applicant demonstrates a non-primafacie unfounded risk of irreparable prejudice.

Parole chiave

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provisional suspension irreparable prejudice forensic discipline lawyer sanctions Cassation procedure sanzione disciplinare dell'avvocato violazione dei doveri professionali cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 7, Law No. 247/2012
Considerato che: a fondamento dell’istanza di sospensione di cui all’art. 36, settimo comma, della l.
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Testo completo

re Rel.- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9929/2024R.G. proposto da Avv. PALOMBI SONIA, rappresentata e difes a dall’Avv. Carlo Arnulfo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Liegi, n. 49; –ricorrente – contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DICASSAZIONE–intimati – DISCIPLINARE AVVOCATI – Sospensione esecuzione sentenza avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 99/2024, depositata il 27/03/2024.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino , che ha concluso per l’ acco glimento della richiesta di sospensione cautelare della sentenza impugnata e del primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo; udito per la ricorrente l’Avv.Carlo Arnulfo; vista la memoria dell’Avvocato Generale Francesco Salzano, che ha chiesto di accogliere la richiesta di sospensione della decisione impugnata ed il primo motivo di ricorso, dichiarando estinto per prescrizione il capo 2) dell’incolpazione , e di rigettare il ricorso nel resto, con le conseguenze di legge.

Rilevato che: L’avv. Sonia Palombi del foro di Velletri ha impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 99 del 2024 del CNF che , in accoglimento solo parziale del gravame proposto dal la stessa ricorrente, ha ridotto la sanzione inflitta a quest’ultima alla sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di un anno; contro la sentenza del CNF sono stati dedotti due motivi di ricorso e, contestualmente, la ricorrent e ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato , invocando il pericolo nel ritardo.

Considerato che: a fondamento dell’istanza di sospensione di cui all’art. 36, settimo comma, della l. n. 247 del 2012 è dedotto il pericolo di un graveed irreparabile pregiudizio; non apparendo prima facie infondato il ricorso, è opportuno sospendere, nelle more della pubblicazione della sentenza di questa Corte, l’esecuzione del provvedimento i mpugnat o , per evitare che possaarrecare danni irreparabili alla ricorrente;atteso il parere favorevole alla sospensione espresso d a l Pubblico Ministerosia nella memoria scritta che nella discussione svoltasi in udienza;

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Così deciso in Roma, nella camera di c