Court allows correction of Supreme Court order to add omitted attorney expense deductions for joint defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted a request to correct a prior judgment that failed to deduct attorney fees for the joint defense team. The appellant argued the original order omitted deductions for his co-defenders, while the opposing party raised no substantive objections. The court ruled that such corrections are permissible when the request was implicitly made during the original proceedings, allowing the order to be amended to include the missing deductions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 288, comma 3, c.p.c.; The court may correct a judgment to add omitted deductions of costs for jointly defending attorneys when the request was implicitly contained in the original defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25414/2023 R.G. proposto da : l’avvocato TURTURIELLO SERGIO (TRTSRG71S10F839B) quale difensore e rappresentante in giudizio di COVIM SRL COSTRUZIONE VEICOLI INDUSTRIALI MERIDIONALI, domiciliazione telematica , -ricorrente- contro COMUNE DI MONDRAGONE -intimato- avente ad oggetto la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn. 28361/2017 depositata i l 28/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che con sentenza n. 28361 del 2017 queste Sezioni Unite hanno respinto il ricorso del Comune di Mondragone avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 9 dicembre 2014, n. 4887, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente Covim s.r.l.; l’avvocato Sergio Turturiello, quale difensore e rappresentante in giudizio della suddetta società, ha richiesto di correggere l’errore materiale, indicato come contenuto nel suddetto provvedimento, consistente nella mancata pronuncia di distrazione delle spese processuali in favore suo e degli altri avvocati, in congiunta difesa, Giuseppe Abbamonte e Armando Danilo Pecoraro; il ricorso è stato notificato in via telematica sia al Comune d Mondragone sia al relativo titolare del patrocinio in quel giudizio, senza che siano state svolte deduzioni;
Considerato che il ricorso è stato notificato alla controparte personalmente, a mente dell’art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., 15/02/2013, n. 3827); la giurisprudenza di questa Corte ritiene:
a) il rimedio esperibile in assenza di un’espressa indicazione normativa e non integrando, l’istanza di distrazione, un’autonoma domanda;
b) il difensore legittimato a proporre il rimedio se nel corso del giudizio aveva formulato, sul punto, specifica richiesta, che deve ritenersi validamente proposta anche quando sia mancata, come nel caso, l'esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari, atteso che la stessa può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31033; conf., da ultimo, Cass., 26/02/2024, n. 5082); può aggiungersi che la suddetta correzione, e relativa attribuzione, può essere richiesta disgiuntamente nel caso di difesa collettivamente svolta da più difensori congiuntamente richiedenti, come nella fattispecie, la comune distrazione, come tale da disporre dunque in emenda: si tratta, infatti, di un provvedimento non solo esclusivamente favorevole (perché non priva il difensore di rivolgersi all’assistito anche per l’intera somma:
Cass., 12/11/2008, n. 27041, Cass., 21/05/2021, n. 14082), ma che potrebbe comunque essere adottato anche officiosamente, fermo il rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. U., 13/02/2023, n. 4353, in tema di omessa distrazione delle spese oggetto di correzione in favore dei due difensori richiedenti, nonostante la rinuncia di uno solo di essi al ricorso correttivo inizialmente proposto congiuntamente);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 28361 del 28 novembre 2017, venga corretto aggiungendo, dopo le parole «rimborso delle spese generali (15%)» l'inciso «da distrarsi in favore degli avvocati Sergio