Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling incidental jurisdiction errors are not excess of power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS appeal inadmissible, upholding the State Council's decision against Teleregione. The INPS argued that the administrative judge exceeded its powers by ruling on contributory compliance issues not strictly necessary for the main claim. The court held that such incidental rulings fall within the administrative judge's jurisdiction unless they concern personal status or falsity, and mere errors in judgment do not constitute an excess of power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 c.p.a.; Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002: Violations of incidental cognition limits under Art. 8 c.p.a. constitute procedural error rather than excess of power, provided the matter does not concern personal status or falsity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
d.11/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 532/2024 proposta da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO ed ANTONINO SGROI; -ricorrente – contro TELEREGIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 21, presso Sez.
U–RG 532/2024 camera di consiglio11.6.2024 lo studio dell'avvocato ANTONIO CORVASCE, che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA JET SET S.R.L., MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CO.RE. COM. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PUGLIAe REGIONE PUGLIA; -intimati - avverso la sentenza n. 9142/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. ─ Teleregione s.r.l. ha presentatoladomanda relativa al bando per l’attribuzione dei benefici economici previsti dalla l. n. 448/ 19 98 e dal d.m. 5novembre 2004, n. 292 per l’anno 2015 : ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del citato decreto mini steriale « sono escluse dall'erogazione del contributo[…] le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali». Con nota del 23 febbraio 2016 l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti)ha attesta to la correttezza contributiva di Teleregionerelativamente alla posizione di cinque giornalisti dipendenti alla data del 31 dicembre 2015.
Con successiva nota del 24 marzo 2016, lo stesso INPGIha poi comunicato al Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia che Teleregione«non presenta[va] uno stato di Sez. U–RG 532/2024 camera di consiglio11.6.2024 regolarità contributiva»,e ciò avendo preso atto della definizione di un contenzioso insorto per«omesso assoggettamento a contribuzione di somme percepite da alcuni giornalisti,per il periodo agosto 2001 -luglio 2006».Era accaduto che con verbale di accertamento dell’8 settembre 2006 INPGI aveva rileva to , relativamente ai cinque giornalisti in questione, un mancato versamentocontributivo per complessivi euro 123.000,00.
Teleregione aveva contestato di essere incorsa in detta violazione allegando di avereffettuato i versamenti dovuti ancorché, e in buona, fede, in favore di un diversoente previdenziale (ENPALS, oggi INPS, in luogo di INPGI) il quale, ai sensidella normativa di settore, era tenuto a rimetterli all’istitutolegittimato a riceverli. Con delibera del 19 luglio 2016, di approvazione della graduatoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha rilevato la «non regolarità contributiva» di Teleregione e disposto l’«azzeramento» del «punteggio relativo ai giornalisti». 2.
― Il provvedimento è stato impugnato avanti al TAR della Puglia da Teleregione, la quale ha dedotto che il versamento effettuato adENPALS era da ritenersi liberatorio quanto alla propria obbligazione contributiva ai sensi dell’art. 116, comma 20, della l . n. 388/2000 : norma, questa, che imponeva al percettore delle somme il trasferimento delle stesse in favore del soggetto legittimato a riscuoterle. L’impugnazione è stata accolta. 3. ― L’appello proposto avverso la pronuncia del TAR è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza del 23 ottobre 2023.
In sintesi, e per quanto qui rileva, il Giudice del gravame ha anzitutto osservatoche l’art. 116, comma 20, della l. n. 388/2000 era univoconel riconoscere un effetto liberatorio ai versamenti effettuati a un diverso ente previdenzialee nel configurare un correlativo obbligo ― quanto al trasferimento delle somme all’ente titolare ― non subordinato ad una istanza del privato . In conseguenza, ha ritenuto Sez. U–RG 532/2024 camera di consiglio11.6.2024 l’irrilevanza del preteso ritardo con il quale l’appellataavrebbe avanzato all’ente percettore la richiesta di traslazione delle somme a INPGI : ritardo che oltretutto risultava insussistente, stante la richiesta formulata da Teleregione a ENPALS il 30 maggio 2006.
La decisionesi sofferma poi su altri aspetti:così, è stato rilevato non potersi attribuire a una sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma, vertente sulla ripetizione delle somme indebitamente versate a ENPALS, il portato di un accertamento quanto all’impossibilità del trasferimento dei detti importi all’ente previdenziale legittimato a riceverli; è stata inoltre disattesa la tesi di INPSper la quale l’attestazione di regolarità contributiva da ultimo rilasciata all’appellata non avrebbe sanato, poiché successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l a posizione della stessa nell’ambito della procedura in questione. 4.
― INPS ha proposto ricorso per cassazione , basato su di un motivo, contro la nominata sentenza del Consiglio di Stato. A tale impugnazione ha resistito con controricorso Teleregione. INPS ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Viene dedotta la v iolazione o falsa applicazione degli artt.24, 25, 103 e 113 Cost. in relazione agli artt.7 e 8 c.p.a. e all’art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.c.. Si lamenta che il Consiglio di Stato abbia esaminato questioniinerenti all’adempimento del rapporto contributivo, così travalicando i limiti della propriagiurisdizione ed invadendo quella del giudice ordinario; il Giudice amministrativo non si sarebbe cioè limitato al « doveroso controllo della certificazione della regolarità contributiva», ma avrebbe «analizzato posizioni sostanziali di diritto soggettivo, afferenti al rapporto contributivo e all’obbligazione che ne scaturisce ex art. 2115 c.c., che invece non interferiscono con il detto Sez.
U–RG 532/2024 camera di consiglio11.6.2024 accertamento e che comunque non rientrano nell’ambito della sua giurisdizione».In particolare ― secondo il ricorrente ―, esul erebbero dallaverifica circa la legittimità della certificazione emanata dall’ente, e investirebbero il tema del rapporto contributivo, di cui deve conoscere il giudice del lavoro, le questioni circa l’efficacia liberatoria del versamento di contributi previdenziali a un ente , piuttosto che a un altro,e la correttezza della richiesta di rimborso all’uopo presentata a ENPALS il 30maggio 2006, oltre che il giudizio sulla portata applicativa e sul valore digiudicato della richiamata sentenza della Corte di appello di Roma. 2.
― Il ricorso è inammissibile. 2.1. ― L’istituto ricorrente reputa che al Consiglio di Stato fosse precluso operare accertamenti, in via incidentale, circa il rapporto contributivo tra la società Teleregione e il competente ente previdenziale. 2.2. ― Sul punto, merita ricordare che , in base all’art. 8 c.p. a . , il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
Ciò detto, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la violazione dei limiti della cognizione incidentale stabiliti dall'art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo, commesso dal giudice amministrativo all'interno della sua giurisdizione(Cass. Sez. U. 13 aprile 2016, n. 7292; il principio risulta ripreso di recente daCass. Sez. U. 76 luglio 2023, n. 19103, Cass. Sez. U. 14 dicembre 2022, n. 36636 e Cass. Sez. U. 9 giugno 2022, n. 18638, queste ul time no n mass imat e in CED ) . Come è stato condivisibilmente osservato, «poiché l'oggetto della cognizione incidentale viene conosciuto dal giudice amministrativo sempre e soltanto in funzione della esplicazione della giurisdizione sull'oggetto Sez.
U–RG 532/2024 camera di consiglio11.6.2024 conosciuto invece in via principale, il bene della vita su cui il giudice amministrativo decide e, quindi, sul quale si esercitata la sua giurisdizione, il suo ius dicere, e riguardo al quale assume rilevanza la figura dell'eccesso di potere giurisdizionale, è per definizione sempre e soltanto quello riguardo al quale la sua giurisdizione sussiste in via diretta e cui la cognizione incidentale è soltanto funzionale e perciò autorizzata in via incidentale» (Cass. Sez. U. 13 aprile 2016, n. 7292, cit.,in motivazione).
D’altro canto, se l’art. 8 c.p. a. conferisce al giudice amministrativo la cognizioneincidentale in materia di diritti, con la sola eccezione (prevista al secondo comma dell’articolo)delle questioni sullo stato e capacità dellepersone e sul falso, non vi è spazio per ritenere che taluni di tali accertamenti sfuggano alla detta cognizione. Può certo accadere che un dato accertamento sia non funzionale rispetto al thema decidendum: che non sia cioè realmente necessitato dalla decisione sull’oggetto della domanda. Ma ciò non ha le ricadute che il ricorrente ipotizza: in tale evenienza viene eventualmente in discorsounsemplice errore di giudizio — appunto afferente al nesso di pregiudizialità esistente tra la causaprincipale e la questionedecisa incidenter tantum — che resta interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo: potere giurisdizionale che è definito dal petitum sostanzialedella causa, da identific arsi in funzione della causa petendi e del rapporto dedotto in giudizio (per tutte:
Cass. Sez. U. 24 gennaio 2024, n. 2368), e non in ragione dalle questioni che lo stesso giudice ritenga di decidere incidentalmente. 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese Sez. U–RG 532/2024 camera di consiglio11.6.2024 forfettarie, nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp