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Ordinanza — n. 24096/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares ordinary jurisdiction over private property damage claims against public administration, dismissing administrative exclusivity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24096/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared ordinary jurisdiction over a claim for specific performance regarding public administration's failure to maintain private property. The Carpinelli family argued their property was damaged by the Province of Salerno's road safety works, while the administration claimed exclusive administrative jurisdiction. The court ruled that the claim concerned a subjective right to property protection under civil law, not an administrative power, thus rejecting the administrative court's exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 133 lett. e) cod. proc. amm.; Art. 133 lett. g) cod. proc. amm.; Art. 2043 cod. civ.: When public administration acts outside authoritative powers in managing its own property, causing damage to private rights, ordinary jurisdiction applies as the matter concerns subjective rights rather than public authority.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction administrative exclusivity public administration liability subjective rights property maintenance specific performance conflict of jurisdiction incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
Art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69
Art. 133, lett. e), cod. proc. amm.
a mente dell'art. 133, lett.
Art. 133, lett. g), cod. proc. amm.
a mente dell'art. 133, lett.
Art. 2043 cod. civ.
art. 2043 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI-III, 23/09/2021, n. 25843
Cass., Sez. U, 6/09/2013, n. 20571
25843; Cass., Sez. U, 6/09/2013, n. 20571 ; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 14/03/2011, n. 5926
20571 ; Cass., Sez. U, 14/03/2011, n. 5926).
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Testo completo

O DELL’UTRI Consigliere ORDINANZA Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 4445 /202 4 proposto dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con sentenza n. 495/2024 depositata il 23/02/2024 nella causa tra: CARPINELLI DANIELA, CARPINELLI IMMACOLATA, CARPINELLI ANTONIO; -ricorrenti non costituiti in questa fase – contro PROVINCIA DI SALERNO, SOCIETA' CASTALDO S.P.A.; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere Dott.

MARCO MARULLI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO VITIELLO, che ha concluso per la giurisdizione del Giudice ordinario. RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di Salerno Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1.1. Con sentenza depositata il 23.2.2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, adito in riassunzione, per quanto qui interessa, ha sollevato ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69 conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 29/2022 con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dai litisconsorti Carpinelli nei confronti della Provincia di Salerno avente ad oggetto la condanna della convenuta ad eseguire i lavori di consolidamento di un terreno di loro proprietà,occupato illegittimamente dalla Provincia per procedere alla messa in sicurezza di un viadotto stradale interessato da fenomeni franosi originantesi dal terreno occupato e lasciato in stato di dissesto a conclusione dell'intervento.

A fronte del deliberato adottato dal giudice ordinario, dell'avviso che, per la pregressa declaratoria di pubblica utilità dei lavori inquestione, l'ente locale avevaoccupato il fondo nell'esercizio di poteri autoritativi, di talché si rendeva per questo ravvisabile la giurisdizione esclusiva del g.a. a mente dell'art. 133, lett. e), cod. proc. amm., il g.a., investito della cognizione per effetto di traslatio iudicii, ha ritenuto, viceversa , sussistente la giuris di zione del giudice ordinario,facendo richiamo in tal senso a conformi precedenti di questa Corte e sollevando avanti ad essa il detto conflitto negativo di giurisdizione.

Sullo stesso il Procuratore Generale ha fatto conoscere le proprie conclusioni per iscritto chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Va dichiarata, conformemente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, sulla domanda di condanna della P.A. ad un facere promossa dagli attori, la giurisdizione del giudice ordinario. Va, invero, osservato in via generale che la giurisdizione del giudice amministrativo, anche nell'ipotesi in cui la stretta connessione tra posizioni di diritto soggettivo e posizione di interesse legittimo renda ravvisabile la giurisdizione esclusiva del medesimo, presuppone pur sempre la spendita di RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di Salerno Est.

Cons. Marulli poteri autoritativi di natura pubblicistica, costituenti esercizio primario delle prerogative che connotano l'agere della pubblica amministrazione in funzione della realizzazione di un interesse pubblico. In difetto di questa connotazione, allorché l'azione della pubblica amministrazione si concreta in un'attività di carattere materiale, che si realizza al di fuori dell'esercizio di poteri pubblici e si risolve più direttamente nei confronti del privato nell'adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, che recano offesa al principio del nemimem laedere, la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario in quanto giudice preposto dall'ordinamento alla generale tutela giurisdizionale dei diritti.

3. Non sussiste, pertanto, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo poiché rilevano diritti soggettiv i, e non interessi legittimi; né sussiste la giurisdizione esclusiva – in particolare, quella ipotizzata qui dal giudice ordinario – poiché anche in riferimento al conte nzioso in materia espropriativa sono devolute dall'art. 133, lett. g), cod. proc. amm. alla cognizione esclusiva del g.a., con la sola eccezione di quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, solo le controversie "riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere".

Si è così statuito – affermandosi un principio di diritto cui si intende dare seguito anche in questa occasione – che l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cass., Sez.

VI-III, 23/09/2021, n. 25843; Cass., Sez. U, 6/09/2013, n. 20571 ; Cass., Sez. U, 14/03/2011, n. 5926). RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di Salerno Est. Cons. Marulli 4. Alla luce dei principi compendiati non è perciò dubitabile, venendo al caso di specie, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario che andrà perciò doverosamente dichiarata. La pretesa degli istanti, che si dolgono e denunciano la condotta omissiva della P.A. asseritamente astenutasi dal procedere, ultimati i lavori di messa in sicurezza del viadotto stradale, all'esecuzione delle opere atte a consolidare il fondo interessato rimasto in stato di dissesto a seguito di detti lavori, è esternazione di un diritto soggettivo dei medesimi che si iscrive nell'arco delle tutele accordate dall'art. 2043 cod. civ. e che ricade perciò nella giurisdizione del giudice ordinario.

5. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio

P.Q.M.

Dichiarala giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Vallo della Lucania avanti al quale rim