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Ordinanza Interlocutoria — n. 23308/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to clarify jurisdiction over tax fee liquidation disputes between ordinary and administrative judges.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23308/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared jurisdictional conflict between ordinary and administrative judges regarding tax fee liquidations. The lower administrative court declined jurisdiction, while the ordinary court initially accepted it, creating a negative conflict. The Court decided to remand the case for further examination rather than immediately resolving the jurisdictional issue.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. 115/2002; Art. 59 comma 3 l. 69/2009: While ordinary courts generally have jurisdiction over oppositions to tax fee liquidations, the Supreme Court finds it necessary to further examine the specific scope of this jurisdiction before ruling definitively.

Parole chiave

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jurisdictional conflict tax fee liquidation ordinary court jurisdiction administrative court jurisdiction remand for further examination negative jurisdictional conflict gratuitous assistance fees contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
55 del 2014, ratione temporisvigenti, fu impugnata dinanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme prescritte dall’art.
Art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
115 del 2002, nelle forme prescritte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Art. 59 comma 3 della l. 18 giugno 2009, n. 69
Hadunque sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte - ex art. 59, comma 3, della l.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, 23 dicembre 2016, n. 26907
20 luglio 2019, n. 20405
2 6907 ; 20 luglio 2019, n. 20405), ritiene tuttavia opportuno un ulteriore approfondimento della materia.
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul regolamento di giurisdizione, iscritto nel R.G. al n. 24 401 del 202 3 , sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria con ordinanza dell’11 ottobre 2023, n. 905nel procedimento vertente tra: COVELLI Valentina, cf CVLVNT84E45D122T, ai fini del presente giudizio rappresentatae difesadall’avv. Emilio Martucci, presso il cui studio, in Roma alla via XXI Aprile n. 11 domicilia - Ricorrente CONTRO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. – Resistente non costituito in questa fase AGENZIA DELLE ENTRATE –Direzione Provinciale di Crotone – Intimata Giurisdizione – Regolamento d’ufficio RGN 24401/2023 Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Francesco Federicinella camera di consiglio del 23 aprile2024; lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona delSostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

RILEVATO CHE A Covelli Valentina, che aveva difeso Cosentino Cesare, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella causa proposta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone, e poi dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, fu complessivamente liquidata la somma di € 800,00 oltre accessoriper compensi professionali. La liquidazione, ritenuta non corrispondente a quanto spettante, secondo i parametri ministeriali indicati nel DM n. 55 del 2014, ratione temporisvigenti, fu impugnata dinanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme prescritte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Il tribunale adìto, con ordinanza del 17 gennaio 2023,disattese il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria , quale autorità giudiziaria che aveva pronunciato il provvedimento di liquidazione opposto. La Covelli riassunse la causa dinanzi al giudice tributario. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, con ordinanza n. 905/01/2023 dell’11 ottobre 2023, ha declin ato a sua volta la giurisdizione, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione del giudice ordinario.

Hadunque sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte - ex art. 59, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69-regolamento di giurisdizione. Si è costituita la sola Covelli, dichiarando di ritenere la controversia ricompresanella giurisdizione del giudice ordinario, mentre nessuna difesa è stata articolata in questa fase dal Ministero della Giustizia, pur costituito per il merito. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Nell’adunanza camerale del 23 aprile 2024 la causa è stata riservata per la decisione.RGN 24401/2023 CONSIDERATO CHE Questa Corte, che pur a sezioni unitesi è occupata del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra giudice ordinario e amministrativo, affermando che per le controversie che attengono all’opposizione avverso i decreti di liquidazione,ex art. 170 del d.P.R. 115 del 2002, la giurisdizione spett i al giudice ordinario (Sez.U, 23 dicembre 2016, n . 2 6907 ; 20 luglio 2019, n. 20405), ritiene tuttavia opportuno un ulteriore approfondimento della materia.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Uniterinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso i