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Ordinanza — n. 23095/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses negative jurisdiction conflict due to lack of full trial decisions in both proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the negative jurisdictional conflict inadmissible because it lacked the required dual declination of jurisdiction from full trials. The Administrative Tribunal claimed ordinary jurisdiction over contract execution, while the ordinary court had previously declared a lack of jurisdiction in a precautionary measure. The Court ruled that a precautionary ruling cannot trigger a jurisdictional conflict, as it lacks the binding effect of a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 59 comma 3 della l. n. 69 del 2009; Art. 11 comma 3 c.p.a.: A negative jurisdictional conflict is inadmissible when one of the declinations of jurisdiction was pronounced in a precautionary proceeding rather than a full trial.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict precautionary measure dual declination requirement ordinary court jurisdiction administrative tribunal competence contract execution dispute judicial regulation inadmissibility esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 59 comma 3 della l. n. 69 del 2009
Art. 11 comma 3 c.p.a.
art. 700 c.p
Nel 2022sia la Perseo, sia il Comune di Villapiana, ricorsero ex art. 700 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 26988 del 14/09/2022
Sez. U, Ordinanza n. 4297 del 10/02/2022
Sez. U, Ordinanza n. 23224 del 15/11/2016
Sez. U, Ordinanza n. 5356 del 07/03/2011
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Testo completo

ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul conflitto negativo di giurisdizione n. 4062 /2 4 , proposto dal TAR per la Calabria con ordinanza 19 febbraio 2024 n. 253 nel giudizio pendente tra -) Curatela del fallimento della Perseo Energia s.r.l., in persona del curatore fallimentare, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Roberto Pera ; -ricorrente - e -) Comune di Villapiana, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati Mauro Fortunato Magnellie Franco Gaetano Scoca; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.ssaRosa Maria Dell’Erba; FATTI DI CAUSA Oggetto: conflitto negativo di giurisdizione - conflitto sollevato dal TAR dopo la declinatoria pronunciata dal GO all’esito d’un giudizio cautelare - inammissibilità.1. Nel 2013 il Comune di Villapiana (CS) stipulò con la società Perseo Energia s.r.l. (che fallirà nelle more del presente giudizio, e la cui posizione sarà coltivata dalla curatela fallimentare) un contratto in virtù del quale: -) il Comune affidò alla Perseo la costruzione e la gestione ventennale di sette impianti fotovoltaici; -) il Comune si obbligò a cedere alla Perseo i crediti che avrebbe maturato nei confronti dellasocietàGestore per i Servizi Energetici - GSE s.p.a. , in virtù delle norme incentivanti la produzione di energiada fonti rinnovabili; -) la Perseo si obbligò al pagamento di un canone annuo di euro 428.000.

Dopo la stipula del contratto la GSE ammise il Comune alla fruizione dei benefìci previsti dalla normativa di settore, sotto forma di contributiin denaro; il relativo credito fu ceduto dal Comune alla Perseo, e da questa alla banca che aveva finanziato la costruzione dell’impianto. La GSE iniziò ad accreditare i contributi direttamente alla banca.

2. Sette anni dopo la stipula del contratto, all’esito di una “verifica”protrattasi per quasi quattro anni, la GSE revocò l’ammissione del Comunedi Villapiana alla fruizione degli incentivi. Contestò al Comune:

a) di non essere ilreale “responsabile degli impianti”, avendone affidata la integrale gestione alla Perseo;

b) di avere realizzato l’impianto su fondi che non erano ancora di proprietà del Comune al momento della domanda di concessione degli incentivi (lo sarebberodivenuti, infatti, quindici giorni dopo) ;

c) di avere artatamente frazionato in sette parti un impianto che si sarebbe dovuto ritenere unitario, al fine di godere dei più vantaggiosi incentivi previstiper gli impianti di piccole dimensioni. In conseguenza di questo provvedimento la GSE sospese l’erogazione dei benefìci; e la Perseo sospese il pagamento del canone annuale. Il Comune di Villapiana a dicembre del 2021, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione stipulata con la Perseo, recedette dal contratto contestando alla Perseo l’inadempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.3.

Nel 2022sia la Perseo, sia il Comune di Villapiana, ricorsero ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Castrovillari. La prima chiese un provvedimento che in via d’urgenza “disapplicasse” la delibera con la quale l’amministrazione comunale aveva invocato la risoluzione automatica del contratto; imponesse al Comune di pattuire (sic) con la Perseo un nuovo piano economicofinanziario ed individuare un trader diverso dalla GSE. Il secondo chiese un provvedimento che in via d’urgenza ordinasse alla Perseo il rilascio delle aree ove sorgevano gli impianti fotovoltaici.

4. Con ordinanza 22.11.2022 il Tribunale di Castrovillari, riuniti i due ricorsi cautelari, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione su entrambe le domande. Ritenne che la controversia aveva ad oggetto la “concessione di beni e servizi pubblici”, e fosse pertanto riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lettere (b) e (c), c.p.a..

5. Il 30.11.2022 la Perseo impugnò dinanzi al TAR della Calabria la suddetta delibera del Comune di Vallepiana; ne chiese la sospensione in via cautelare, e la condanna del Comune: -) a “rideterminare le condizioni del rapporto concessorio”; -) a recuperare dalla GSE i proventi derivanti dalla cessione di energia avvenuta dopo che il GSE ebbe revocato l’ammissione del Comune agli incentivi; -) a stipulare nuovi accordi con la GSE.

6. Il TAR Calabria con ordinanza 19.2.2024 n. 253 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Ha rilevatoche la controversia tra la Perseo (e, per essa, il fallimento) e il Comune aveva ad oggetto l’esecuzione del contratto, non la legittimità dei provvedimenti che condussero alla sua stipula, e che di conseguenzaandava devoluta al giudice ordinario.

7. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel conflitto. Ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il conflitto è inammissibile, alla luce del consolidatoprincipio secondo cui: “ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione d’ufficio, ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, con decisioni emesse all'esito di giudizi a cognizione piena, con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata, come nella fattispecie, in sede cautelare”(ex multis , Sez.

U - , Ordinanza n. 26988 del 14/09/2022,; Sez. U- , n. 4297 del 10/02/2022, ; Sez. U, n. 23224 del 15/11/2016,; Sez. U, n. 5356 del 07/03/2011,). Un provvedimento cautelare, infatti, è insuscettibile di acquisire l’efficacia del giudicato: pertanto, anche se quel provvedimento errasse nella individuazione del giudice dotato di giurisdizione, tale statuizione non impedirebbe al giudice del merito di correggerla.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, in considerazione della natura officiosa sollevato conflittosollevato dal Tar.P.q.m. (-) dichiara inammissibile il conflitto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezi