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Ordinanza Interlocutoria — n. 22871/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses request to integrate order without notifying parties, upholding due process requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22871/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the request to integrate a prior order with cost allocation without notifying the parties. The appellant sought to add an order for cost deduction to a previous ruling, but the Prosecutor General argued this violated the principle of hearing both sides. Consequently, the court ordered the request and its decision to be communicated to all parties before any further action.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 103 c.p.c.: The court must notify parties before integrating a prior order with new dispositions, ensuring the principle of contradiction is respected.

Parole chiave

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Italian Supreme Court due process requirements notification of parties integration of orders principle of contradiction cost allocation procedure interlocutory order patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19659/2023 R.G. proposto da: GC SRL, elettivamente domiciliato in GIARRE VIA DELLE PROVINCE, 261 INT.29, presso lo studio dell’avvocato LEOTTA MARIO (LTTMRA72S12H224N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE ACI CASTELLO -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10975/2023 depositata il 26/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Carmelo Celentano, il quale conclude chiedendo che la Corte decida previa notifica dell’istanza alle parti. Ritenutodi dover condividere la tesi del Procuratore Generale, nel senso che la decisione richiesta con l’istanza (integrazione dell’ordinanza di questa Corte n. 10975 del 2023 con l’ordine di distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario) non può essere assunta inaudita altera parte , richiedendosi la comunicazione alle parti a cura della cancelleria.

P.Q.M.

rinvia la causa all’udienza del 10 dicembre 2024, disponendo che l’istanza e il presente provvedimento siano comunicati alle parti a cura della cance