Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Automobile Club of Italy, did not request a decision on the settlement offer, while the opposing party, the Historical Italian Motorcycle Club, had formally proposed the termination. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Silence by the appellant regarding a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the right to continue the proceedings, resulting in the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 5080-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - ACI , rappresentat a e difes a da gli AvvocatiAristide Police e Raimondo d’Aquino di Caramanico ; - ricorrent e - contro AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO – ASI , rappresentat o e difesodall’Avvocato Salvatore Dettori ; - controricorrente – e nei confronti di CONI –COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO; MINISTERO DELL’INTERNO –PREFETTURA DI TRAPANI; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
CLUB AUTO E MOTO D’EPOCA FRANCESCO SARTARELLI; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7056 del 2023, pubblicata in data 18luglio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 28 maggio 202 4 ;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,