Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, an R.L. cooperative, challenged a Council of State decision regarding a Porto Venera municipality project but did not act on the settlement offer. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6645-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COOPERATIVA EDILIZIA LA MARINARA A R.L., rappresentata e difesadagli Avvocati Piera Sommovigo e Lorenzo Bendini ; - ricorrent e - contro COMUNE DI PORTO VENERE, rappresentatoe difeso da gli Avvocat i Pietro Piciocchi e Simone Carrea; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8259 del 2023, pubblicata in data 11settembre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 12 giugno 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la Cooperativa ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì26 lugl