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Ordinanza — n. 20084/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding liability of irrigation consortium for flood damage to agricultural lands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20084/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Consortium's appeal against a lower court ruling that held it jointly liable for flood damage to agricultural lands. The plaintiffs argued the Consortium, as the watercourse manager, was responsible for damages caused by debris and water from the Cervaro river in 2013. The court found the lower court correctly applied Article 2051 of the Civil Code and regional laws, noting that the watercourse functioned as a drainage channel within the Consortium's mandate. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as it challenged factual assessments and lacked sufficient legal grounds for revision.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; Art. 5 legge regionale Puglia n. 4/2012: The management entity of a watercourse used for drainage or irrigation is liable for damages caused by the watercourse, regardless of whether a specific handover act exists, as the functional assignment determines responsibility.

Parole chiave

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liability for watercourse damage Article 2051 Civil Code irrigation consortium mandate flood damage compensation regional water management law responsabilità per danni da acqua inquinamento dei corsi d'acqua calamità naturale

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 c.c.
È necessario, tuttavia, riscontrare se ed in quale misura i consorzi di bonifica siano realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua con conseguente insorgenza della loro responsabilità a titolo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
215, art. 13, sull'esecuzione delle opere di attuazione del piano Ric.
Art. 5 della legge regionale Puglia n. 4/2012
4 del 2012, art. 5, stabilisce che la realizzazione "degli interventi di cui all'art.
art. 2051 c.c
È necessario, tuttavia, riscontrare se ed in quale misura i consorzi di bonifica siano realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua con conseguente insorgenza della loro responsabilità a titolo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
art. 117 Cost
Il motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 117 Cost., dell’art.
art. 113 c.p
c.c., dell’art. 113 c.p.c., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 5/4/2007, n. 8520
Cass. Sez. Un. 2/8/2007, n. 17822
8520; Cass. Sez. Un. 2/8/2007, n. 17822; Cass.
Cass. Sez. Un. 7/1/2016, n. 67
Cass. Sez. Un. 6/11/2018, n. 28220
67; Cass. Sez. Un. 6/11/2018, n. 28220), nella specie non rispettati.
Cass. S.U. n. 15574/2021
Cass. S.U. n. 15574/2021), costituendo una circostanza di cui difetta all'evidenza ogni decisività.
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Testo completo

re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9458-2023 proposto da: CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CIAPPA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO CIAPPA; -ricorrente - Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -2- contro ARENA VINCENZO MARIO, MAZZARELLI MARIA, MERCURI PELLEGRINO, MERCURI FILOMENA, rappresentati e difesi dall’avvocato FELICE GABRIELE, giusta procura in calce al controricorso; REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato PAOLA AMBRUOSI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELA PATRIZIA CAPOBIANCO;

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. (già Società Cattolica di Assicurazione –Società cooperativa a r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 28/2023 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE, depositata il 03/02/2023; Lette le memorie del ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 440/2022 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli accoglieva la domanda proposta da Vincenzo Mario Arena, Maria Mazzarelli, Pellegrino Mercuri e Filomena Mercuri nei confronti della Regione Puglia e del Consorzio di Bonifica della Capitanata, per il risarcimento dei danni subiti da terreni agricoli coltivati dagli attori, per effetto dell'innalzamento Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -3- del livello delle acque del torrente " Cervaro" in conseguenza delle piogge del 1 e 2 dicembre 2013, che avevano comportato l'invasione di detriti e acqua e quindi danni alle culture ed alla qualità dei prodotti.

Gli attori sostenevano che la responsabilità dell'evento doveva essere ascritta alla Regione Puglia ed al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ente preposto alla manutenzione dei corsi d'acqua di interesse pubblico. Nel contraddittorio con i convenuti, l'adito Tribunale regionale, autorizzava su richiesta del Consorzio la chiamata in causa della società Cattolica Assicurazioni per essere da questa manlevata. All’esito dell’istruttoria la domanda era accolta nei confronti del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e nei confronti della Regione Puglia, ai sensi dell' art. 2051 c.c., sul presupposto che il danno era stato cagionato dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche affidate alla loro custodia e manutenzione, e li condannava, in via solidale, al risarcimento dei danni determinati in:

Euro 6.921,69, in favore di Vincenzo Mario Arena; in € 14.980,68, in favore di Maria Mazzarelli; in € 4.224,52, in favore di Pellegrino Mercuri ed in € 33.259,32, per gli eredi di Giorgio Mercuri, oltre alla rivalutazione e agli interessi. Avverso tale sentenza, il Consorzio di Bonifica della Capitanata ha proposto appello avanti al Tribunale Superiore delle Acque chiedendo la riforma della pronuncia relativamente alla propria legittimazione passiva. Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -4- Si è costituita la Regione Puglia contestando il fondamento del gravame principale ed istando in via incidentale per la riforma della sentenza a sua volta relativamente alla propria legittimazione passiva.

Si sono costituiti Vincenzo Mario Arena, Maria Mazzarelli, Pellegrino Mercuri e Filomena Mercuri, quali eredi di Mercuri Giorgio, istando per il rigetto del gravame. Si è altresì costituita la Cattolica Assicurazioni S.p.A., aderendo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal chiamante Consorzio di Bonifica.

2. Il giudice del gravame con la sentenza n. 28 del 3 febbraio 2023 ha rigettato entrambi i gravami, condannando sia l’appellante principale che l’appellante incidentale al rimborso delle spese del grado in favore degli attori, compensando le spese tra le altre parti. Il motivo di appello proposto dal Consorzio sosteneva che alla luce della nuova normativa regionale in materia di acque pubbliche (legge n. 4/2021), il compito di realizzare le opere di bonifica competeva alla Regione, salvo i casi in cui la stessa ne avesse affidato l'esecuzione ai Consorzi.

Inoltre, si sosteneva di non avere avuto la gestione del corso d'acqua in questione (Cervaro) sicché non era configurabile a suo carico alcuna responsabilità per la cattiva manutenzione del canale. Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -5- L'ente regionale, a sua volta, in via di appello incidentale, sosteneva che il torrente Cervaro rientrava nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Capitanata, cui è affidata la gestione e manutenzione come previsto dalle norme che regolamentano la materia sicché solo ad esso era da ricondurre la responsabilità risarcitoria.

La sentenza del TSAP ricordava che per effetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 7 , comma 1, che ha demandato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze nonché gli altri ministeri interessati, la puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire, come conseguenza della ripartizione ed il trasferimento di compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, era prevista l’adozione di atti di organizzazione, con i quali definire ed individuare tutte le risorse da assegnare agli enti locali per l'esercizio di funzioni ad essi trasferite dallo Stato e, in particolare, determinare la decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni e degli enti locali, delle funzioni conferite, nonché la decorrenza effettiva del loro trasferimento.

Tuttavia, come è stato affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. Cass. S.U. 2020 nr. 29656), la decorrenza non è subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse e, comunque, tale condizione non è prevista dalla L.R. Puglia n. 17 del 2000, art. 24, Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -6- comma 2, lett. m), che prevede la "concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate" e dall'art. 26 della medesima, laddove dispone che siano "attribuiti ai Comuni le funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;

b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua". L'interpretazione di tali disposizioni implica che non possa subordinarsi il conferimento delle funzioni all’effettiva concessione delle risorse economiche necessarie per farvi fronte, non potendosi dubitare che l'attribuzione delle funzioni sia immediata, una volta disposto il trasferimento di mezzi nel loro complesso. Inoltre, deve valorizzarsi la regola generale di responsabilità da cose in custodia, che comporta che la stessa sia ascrivibile per effetto della mera relazione di fatto con la cosa, onde il Comune risponde per inosservanza degli obblighi manutentivi sul medesimo gravanti, purché l'area sia stata affidata alla custodia del medesimo.

La legge n. 183 del 1989 ha poi attribuito alle Regioni le funzioni inerenti la pulizia delle acque, l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento, nonché la gestione e manutenzione delle opere degli impianti e la conservazione dei beni che, di certo, ha contenuto più ampio rispetto alla delega a sua volta trasferita dalla Regione Puglia ai Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -7- Comuni, secondo la L.R. Puglia n. 17 del 2000, art. 17, ove vengono attribuite le funzioni di adozione di provvedimenti di pulizia idraulica, di esecuzione di piccole manutenzioni e di pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua.

L'art. 24 della medesima legge regionale, riservando alla Regione ampi poteri di gestione (pianificazione, programmazione, indirizzo, introito e destinazione dei proventi, etc.), di intervento (realizzazione di opere) e di controllo (monitoraggio), non può quindi essere inteso nel senso di un trasferimento in blocco del potere di custodia, non potendo negarsi che permanga, in capo all'ente regionale, quel potere di controllo sulla res che fonda la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. Quanto al Consorzio, la sentenza richiamava il D. Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma l, lett. a), che ha trasferito alle Regioni le funzioni di realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, con conseguenti poteri di custodia che la Regione può delegare ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere (Sez.

U, Sentenza 5 dicembre 2011, n. 25928). La posizione dei consorzi di bonifica, quindi, va valutata di volta in volta sulla base dei singoli interventi regionali, tenendo presente quanto stabilito dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sulla classificazione delle opere idrauliche e sul riparto dei relativi compiti di gestione e manutenzione, e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, sull'esecuzione delle opere di attuazione del piano Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -8- generale di bonifica. È necessario, tuttavia, riscontrare se ed in quale misura i consorzi di bonifica siano realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua con conseguente insorgenza della loro responsabilità a titolo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. La giurisprudenza di legittimità, nel compiere un'azione di regolamento di confini tra la responsabilità delle Regioni e quella degli enti territoriali minori e dei consorzi di bonifica nella materia qui in esame, ha affermato che la circostanza per cui un consorzio di bonifica abbia eseguito su concessione della Regione opere di bonifica su di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche non comporta, una volta effettuato l’intervento, la responsabilità del consorzio per la manutenzione di quel corso d’acqua, la quale continua a spettare alla Regione ovvero agli appositi consorzi per le opere idrauliche (distinti dai consorzi di bonifica).

La responsabilità di questi ultimi può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario e l’ente concedente possa qualificarsi come idoneo, e ciò avviene quando la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica (Cass. S.U. 12 giugno 1992, n. 7232). La successiva giurisprudenza ha poi esteso questo principio affermando che, qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -9- manutenzione di un canale, assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. 9 marzo 2007, n. 5394, e 13 giugno 2012, n. 9591).

La soluzione del problema non può poi prescindere dalla disamina del contenuto delle leggi regionali, occorrendo verificare se le stesse comportino che i consorzi di bonifica siano stati realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua. Nella fattispecie, l'art 5 della l.r. Puglia n. 4 del 2012, art. 5, stabilisce che la realizzazione "degli interventi di cui all'art. 4 è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l'esecuzione ai consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell'intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008".

Tale intesa prevede esplicitamente, all'art. 4, lett. b), che ai consorzi di bonifica "può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale", il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di una serie di opere pubbliche, fra le quali le opere che nei comprensori "garantiscono la sicurezza idraulica territoriale". Per effetto di tale norma deve reputarsi che vi sia l'espressa attribuzione delle funzioni ai consorzi di bonifica. Infatti, con la sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, si è dato Ric. 2023 n. 9458 sez.

SU -ud. 11-06-2024 -10- conto del fatto che il D.L. 31 dicembre 2007, n.248, art.27, convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che le Regioni procedessero "al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario" di cui al R.D. n. 215 del 1933. Da questa previsione di legge è discesa perciò l'intesa del 18 settembre 2008 sopra richiamata cui fa riferimento la L.R. Puglia n. 4 del 2012. Dalla lettura coordinata della normativa statale, della legge regionale citata e dell'intesa cui quest'ultima fa riferimento, come chiarito dalle S.U. (Cass S.U.2018 n. 32730) deriva l'attribuzione ai consorzi di bonifica, da parte della Regione Puglia, di quei compiti di manutenzione che rilevano nel caso di specie.

Si è cioè in presenza di un'espressa attribuzione di funzioni e responsabilità dalla Regione ai consorzi, che rende irrilevante verificare se, in concreto, il Consorzio ricorrente abbia o meno esercitato funzioni di custodia e manutenzione del corso d'acqua dalle esondazioni del quale è sorta l'odierna controversia. Il torrente Cervaro, inoltre, è un corso d'acqua naturale iscritto al nr. 33 nell'elenco delle acque pubbliche del Comune di Foggia ed è inserito nel comprensorio di bonifica affidato al Consorzio convenuto ed ha carattere di "bonifica"' Pertanto dall’appartenenza del corso d'acqua al comprensorio di bonifica affidato al Consorzio e dal suo carattere di canale di bonifica deriva l’obbligo della sua manutenzione a Ric. 2023 n. 9458 sez.

SU -ud. 11-06-2024 -11- carico del Consorzio e, dunque, la responsabilità di quest'ultimo per i danni conseguenti alla mancata manutenzione. Era infine disattesa la richiesta avanzata in via subordinata dalla Regione Puglia di provvedere alla determinazione delle rispettive colpe nel caso di conferma della sentenza in punto di responsabilità 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio per la Bonifica della Capitanata sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Al ricorso ha aderito con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Hanno invece resistito con autonomi controricorsi la Regione Puglia ed Arena Vincenzo Mario, Mazzarelli Maria, Mercuri Pellegrino e Mercuri Filomena, i quali hanno depositato anche memorie ma fuori termine. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 117 Cost., dell’art. 54 del r.d. n. 215/1933, degli artt. 4, 5, 6 e 9 della L.R. Puglia n. 4/2012, nonché dell’Intesa Istituzionale Stato -Regioni e Province Autonome del 18 settembre 2008, dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 113 c.p.c., degli artt. 822, 860, 2043, 2051, 2055, 2049 c.c., dell’art. 1 del r.d. n. 523/1904, degli artt. 5 e 69 del r.d. n. 1775/1933, della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia del 7/11/2022 n. 1521, dell’art. 10 del d.l. n. Ric. 2023 n. 9458 sez.

SU -ud. 11-06-2024 -12- 91/2014, conv. nella legge n. 116/2014, dell’art. 7 del d.l. n. 133/2014, conv. nella legge n. 164/2014, dell’art. 4 del d.l. n. 32/219, conv. nella legge n. 55/2019, nonché dell’art. 36 ter del d.l. n. 77/2022. Si sostiene che la sentenza si fonda su di un erroneo assunto e cioè che il torrente Cervaro avrebbe natura di opera di bonifica, attribuendo per l’effetto alla legge regionale Puglia n. 4 un significato che essa non può avere. La materia della bonifica rientra tra i settori di legislazione concorrente ex art. 117 Cost., essendo devoluto allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali, ai quali le Regioni devono attenersi con la normativa di dettaglio.

Una volta reputato che il Cervaro sia un corso d’acqua naturale, la sua inclusione in un contesto di bonifica non può modificarne la natura giuridica, e quindi deve escludersi che ricorra la responsabilità concorrente del ricorrente. Deve altresì escludersi che le norme regionali richiamate dal TSAP siano in grado di fondare un obbligo di manutenzione in capo al consorzio, che invece necessita dell’adozione di un formale provvedimento di affidamento o di una delegazione amministrativa intersoggettiva. La semplice esecuzione di interventi di sistemazione idraulica non comporta che, ad opere ultimate, permanga una responsabilità del Consorzio.

Peraltro, il dettato della normativa regionale Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -13- prevede una facoltà della Regione di affidare la manutenzione ai Consorzi, facoltà della quale nella specie non si è avvalsa. 3.Il ricorso è infondato. Rileva la Corte in via preliminare che non risulta impugnata l’affermazione di responsabilità della Regione operata dal TSAP al fine di rigettare il motivo di appello a suo tempo proposto, il che impone di dover ritenere ormai non più contestabile tale conclusione. In relazione alla affermazione della responsabilità solidale del ricorrente, la sentenza impugnata, dopo aver ricordato come la responsabilità invocata ex art. 2051 c.c. sifondi sulla relazione di fatto con il bene che ha cagionato il danno ed il soggetto individuato come custode, ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è possibile affiancare alla responsabilità della Regione anche quella del consorzio di bonifica se quest’ultimo risulti realmente investito di funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua, essendo altresì necessario compiere tale indagine sulla base dei singoli interventi predisposti anche nella legislazione regionale.

Infatti, è stato precisato che in caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il consorzio di bonifica sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -14- solo alla formale consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in materia (Cass. S.U. n. 1369 del 22/01/2021; Cass. S.U. n. 32730/2018), ben potendo rilevare a questi fini anche l’assunzione di fatto dell’obbligo di manutenzione, che implica anche l’assunzione della custodia (Cass.

S.U. n. 9591/2012). 3.1 Partendo da tali premesse, la cui correttezza in punto di diritto non è nemmeno contestata dal ricorrente, la sentenza gravata ha reputato che in base all’art. 5 della legge regionale della Puglia n. 4 del 2012, vi fosse stato l’effettivo affidamento al consorzio di bonifica delle funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua. Il ragionamento del TSAP si sostanzia nel rilevare che la preesistente Intesa istituzionale tra Stato – Regioni e Province Autonome, all’art. 4, contemplava la facoltà di affidare, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio anche delle opere che “garantiscono la sicurezza idraulica territoriale”, e che tale facoltà era stata esercitata con la citata legge regionale n. 4/2012, il cui art. 4 prevedeva l’effettivo affidamento del detto compito ai consorzi, stante l‘espresso richiamo al punto 4 della citata Intesa.

Trattasi, peraltro, di approdo interpretativo già fatto proprio da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 32730/2018, e proprio in relazione alla disciplina legislativa della Regione Puglia, essendosi Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -15- operata la detta lettura della legge n. 4/2012, ed aggiungendosi che non ha carattere ostativo all’affermazione di responsabilità né la circostanza che il corso d’acqua che abbia cagionato i danni abbia carattere naturale (ben potendo essere inserito anche in un contesto di opere di bonifica) né il fatto che il consorzio abbia poi in concreto esercitato le funzioni di custodia e manutenzione affidatagli.

Né appare idonea a confutare tale conclusione la legge di interpretazione autentica della norma in esame, e precisamente l’art. 9 della legge della Regione Puglia n. 37 del 2023 (richiamata nella memoria del ricorrente), che nel formulare un’accezione ampia della nozione di “corsi d’acqua”, che ricomprende “…integralmente, i corsi d’acqua naturali e artificiali funzionalmente connessi alle opere pubbliche di bonifica o quelli sui quali insistono opere di sbarramento e derivazione idrica gestite dai consorzi di bonifica”, conferma appunto la volontà del legislatore regionale di affidare ai consorzi di bonifica la complessiva attività manutentiva dei corsi d’acqua, così latamente intesi, una volta riscontrato il nesso funzionale con le attività di bonifica. 3.2 Richiamati i principi di dritto che sostengono la decisione impugnata, va altresì ricordato che questa Corte ha più volte precisato che nella violazione di legge, deducibile come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado od in Ric. 2023 n. 9458 sez.

SU -ud. 11-06-2024 -16- appello, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle «questione facti», la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass.

Sez. Un. 16 maggio 1992 n. 5888; Cass. Sez. Un. 10/7/2006, n. 15617; Cass. Sez. Un. 22/08/2007, n 17822; Cass. Sez. Un.6/11/2018, n. 28220). Il discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26/3/2010, n.7394;

Cass. 13/10/2017, n. 24155). Nella fattispecie, il ricorrente pone a fondamento della denunciata violazione di legge un presupposto fattuale - la natura di corso d'acqua naturale e demaniale del torrente Cervaro, da ciò Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -17- facendone discendere la responsabilità esclusiva della Regione nella sua manutenzione. Trattasi però di affermazione che risulta contrastata con accertamento in fatto del TSPA, che, concordemente con quanto appurato dal TRAP, ha riscontrato che effettivamente si trattava di un corso d’acqua naturale iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, ma che risultava inserito nel comprensorio di bonifica affidato al ricorrente, avendo pertanto assunto anche il carattere di opera di bonifica, e precisamente di canale di bonifica.

La censura mossa dal ricorrente, oltre a scontrarsi con la ricostruzione della portata effettuale del richiamo dell’art. 5 della legge regionale Puglia n. 4/2012 al punto 4 dell’intesa istituzionale Stato – Regioni e Province autonome, mira a contrastare un accertamento in fatto operato dal giudice di merito, facendo richiamo al solo carattere naturale del corso d’acqua, che però, come visto, non ne impedisce l’inserimento nell’ambito delle competenze assegnate al consorzio di bonifica, ove lo stesso corso assolva effettivamente a tale funzione.

Ciò pone la censura al di fuori della cornice del vizio di violazione di legge e involge la tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti in cui esso è attualmente deducibile in questa sede (Cass. Sez. Un. 5/4/2007, n. 8520; Cass. Sez. Un. 2/8/2007, n. 17822; Cass. Sez. Un. Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -18- 7/1/2016, n. 67; Cass. Sez. Un. 6/11/2018, n. 28220), nella specie non rispettati. Inoltre, discendendo l’affidamento del compito di realizzazione, manutenzione ed esercizio del corso d’acqua direttamente dalla legge regionale, nemmeno rileva la necessità di un apposito atto di consegna da parte della Regione, essendo irrilevante verificare se, in concreto, il Consorzio ricorrente abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento (cfr.

Cass. S.U. n. 15574/2021), costituendo una circostanza di cui difetta all'evidenza ogni decisività.

4. Il ricorso è quindi rigettato, ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese in favore della controricorrente Regione Puglia e dei controricorrenti Arena, Mazzarelli e Mercuri. Avendo invece la Società Cattolica di Assicurazione aderito alle censure del ricorrente, si ritiene che ricorrano giustificate ragioni per compensare le spese nei rapporti con il ricorrente.

5. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2023 n. 9458 sez. SU -ud. 11-06-2024 -19- di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente Regione Puglia che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali, ed accessori di legge se dovuti, nonché in favore dei controricorrenti Arena Vincenzo Mario, Mazzarelli Maria, Mercuri Pellegrino e Mercuri Filomena che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali, ed accessori di legge se dovuti; compensa le spese tra il ricorrente