Italian Supreme Court allows correction of a prior judgment for omitting to allocate court costs to the defending lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a previous ruling that failed to allocate court costs to the defending attorney. The court found the original decision omitted a specific instruction to deduct the awarded expenses in favor of the lawyer who had explicitly requested such allocation. Consequently, the court ordered the prior judgment to be amended to include this missing provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The material correction procedure allows for the rectification of omissions in prior judgments, including the failure to allocate court costs to a defending lawyer who had formally requested such allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 21968/2023 proposto da: VITOLO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di difensore del COMUNE DI ISCHIA nel giudizio r.g. 18372/2016, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo STUDIO VIGLIONE -VITOLO, rappresentato e dife so da sé medesimo; -ricorrente – contro IMPAGLIAZZO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PETTORINO; -controricorrente - per correzione di errore materiale della sentenza n. 24965 /201 7 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/10/2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI.
RITENUTO CHE -l’avvocato Giuseppe Vitolo, in proprio e nella qualità di difensore del Comune di Ischia, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, pronunciata nel giudizio di legittimità, iscritto al n. 18372/2016 R.G., proposto contro il predetto Comune da Mario Impagliazzo; -il ricorso è stato regolarmente notificato; -Mario Impagliazzo resiste, con memoria, alla istanza di correzione mentre il Comune di Ischia è rimasto intimato;
Considerato che -il ricorso è fondato. -risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da Mario Impagliazzo, ha condannato l’allora ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avvocato Giuseppe Vitolo, che si era dichiarato antistatario nel controricorso; -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass.
Sez. Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016); - l'avvocato Vitolo, come risulta dal controricorso del Comune di Ischia nel giudizio definito dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha effettivamente chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: « ….con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo.»; - la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); - la sentenza n. 24965/2017 è affetta da errore omissivo, frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio “in qualsiasi tempo” (art. 391-biscod.proc.civ.) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell'avvocato Giuseppe Vitolo; -nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391- biscod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013;
Cass., Sez. U., n. 9438/2002).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Vitolo difensore antistatario» Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento. Così