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Ordinanza — n. 20040/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows ordinary court jurisdiction for tax damage claims based on administrative illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20040/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The ordinary court declared jurisdiction over a lawsuit filed by a company against the Italian Revenue Agency for damages resulting from alleged administrative misconduct. The company argued that the agency's actions violated constitutional principles of legality and good administration, causing both financial and non-financial harm. The court ruled that such claims, grounded in the general tort principle of 'no one shall be harmed,' fall under ordinary jurisdiction rather than exclusive tax tribunals.

Regesto Legislator

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Art. 97 Cost.; Art. 2043 c.c.: Where a tax authority's conduct violates constitutional principles of legality and good administration, causing a subjective right's infringement and damage, the ordinary court has jurisdiction as the claim is independent of the tax relationship.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction tax damage claim administrative illegality good administration principle tax tribunal exclusion assistenza amministrativa fiscale internazionale procedura di ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 97 Cost.
Art. 2043 c.c.
Art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Art. 41 cod. proc. civ.
ha, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione,ex art. 41 cod. proc. civ., cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
art. 41 cod. proc. civ
ha, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione,ex art. 41 cod. proc. civ., cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 4 gennaio 2007 n.15
Cass., Sez. U., 29 aprile 2008 n.10826
Cass., Sez. U., 10 giugno 2013 n.14506
Cass., Sez. U., 2/09/2021 n.25481
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Testo completo

TTI Consigliere Rel. ORDINANZA Sul ricorso 24930/2023 proposto da: ENOAGRIMM IMPORT-EXPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA STASI e FEDERICA CAROPRESE; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3953/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale conclude per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa: con atto di citazione, notificato il 25 luglio 2023, e iscritto con r.g.n. 3953/2023 presso il Tribunale di Foggia – Prima Sezione civile, la Enoagrimm Import-Export s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , ha convenutoin giudizio l’Agenzia delle entrate al fine di ottenere l’accertamento che in relazione all’avviso di accertamento TVK070302655/2022 a mezzo del quale si accerta per l’anno di imposta 2016 un presunto omesso versamento di ritenute Irpef per euro 2.142.465,00 (oltre interessi), con conseguente irrogazione di sanzioni, vi è stata un condotta illecita dell’Agenzia delle entrate perché difforme dai canoni di legalità, correttezza e buona amministrazione.

Per l’effetto, la Società chiedeva, altresì, condannare l’Agenzia delle entrate al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società deducente, quantificati in euro 61.500,00 (di cui euro 51.500,00 a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per la fase introduttiva dell’impugnazione dell’avviso di accertamento …dinnanzi alla competente Corte di giustizia tributaria ed euro 10.000,00 per spese accensione polizza assicurativa di cui al contratto di acquisto del 13.7.2023 con il fornitore Tenute di Donna Soc. AAgr, s.r.l. con espressa riserva di agire per ogni ulteriore danno che dovesse conseguire dall’operato illegittimo della resistente.

L’Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ha proposto eccezioni processuali e di merito eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di giustizia tributaria in Foggia. La Enoagrimm Import-Export s.r.l. ha, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione,ex art. 41 cod. proc. civ., cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

La Enoagrimm Import-Export s.r.l. ha depositato memoria. Ragioni della decisione con il ricorso, la Enoagrimm Import-Export s.r.l. - premesso che , con il proprio atto di citazione (introduttivo del giudizio pendente presso il Tribunale di Foggia), non aveva contestato la pretesa impositiva (oggetto dell’avviso di accertamento già impugnato presso la competente Corte di giustizia tributaria), ma la condotta illecita posta in essere dall’Agenzia delle entrate nello svolgimento dell’azione amministrativa, siccome difforme dai doveri generali di legalità, correttezza e buona amministrazione e incidente sulla sua integrità patrimoniale-chiede a queste Sezioni Unite di individuare l’esatta giurisdizione in relazione alla domanda di risarcimento dei danni ex art.2043 cod. civ. proposta nei confronti dell’Agenzia delle entrate (giudice ordinario o giudice tributario), rilevando, come da costante giurisprudenza di questa Corte, che la violazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art.97 della Costituzione, quali limiti esterni all’attività discrezionale del la Pubblica amministrazione, qualora determini la lesione di un diritto soggettivo e sia idonea a determinare un danno patrimoniale e non patrimoniale, è conoscibile dal giudice ordinario; con l’atto introduttivo del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Foggia la ricorrente, non ha,quindi e come meglio sopra esposto, contestato la pretesa impositiva oggetto dell’avviso di accertamento (già impugnato innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria) ma ha esperito nei confronti dell’Agenzia delle entrate una ordinaria azione di risarcimento dei dannisubiti e subendi, fondata sul principio del neminem laedere ex art.2043 cod.civ., deducendo la lesione della propria integrità patrimoniale derivante dalla condotta contra ius dell’Ente impositore; questo il petitum sostanziale, al quale deve aversi riguardo ai fini dell’individuazione del giudice deputato a conoscere della controversia a qua, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del P.G. e di confermare, quindi, rispetto alla domanda avanzata dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Foggia, la giurisdizione del giudice ordinario; invero, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, di queste Sezioni Unite (cfr.Cass., Sez.

U., 4 gennaio 2007 n.15 ; Cass. , Sez. U. 29 aprile 2008 n.10826;id 10 giugno 2013 n.14506 ; Cass, Sez. U. 2/09/2021 n.25481 ), dalla quale non vi è motivo di discostarsi Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario -al quale è pur sempre vietato stabilire seil potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo ; né in senso contrario appaiono risolutive le deduzioni svolte, in seno al controricorso dall’Agenzia delle entrate in ordine ai danni, dei quali è richiesto il ristoro, in quanto la prova degli stessi e la loro riconducibilità al dedotto comportamento colposo dell’Amministrazione finanziaria attiene al merito della controversia; alla luce delle considerazioni sin qui svolte va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice ordinario-Tribunale di Foggia il quale provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale di Foggia) dinnanzi al quale rimette le parti anche pe