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Ordinanza Interlocutoria — n. 19980/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary party integration and procedural prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19980/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court issued an interlocutory order to integrate the necessary party, the local Bar Council, into the proceedings. The appellant argued that disciplinary action had prescribed based on specific dates, but the court noted the procedural defect first. Consequently, the appeal was not fully examined on merits, and the case was remanded for proper party integration.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.: The court must integrate the necessary co-litigant before examining the merits; if the appeal is filed without them, the judgment is remanded for integration.

Parole chiave

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necessary party integration Bar Council co-litigant procedural defect remand for integration discipline bar association sanzione disciplinare violazione dei doveri professionali procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.
37 del 1934, in relazione all’art. 360, comma primo, n.
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Ordinanza — n. 13072/2025 — snciv
Cassation Court dismisses lawyer's appeal against disciplinary suspension for non-payment of civil damages from a criminal conviction.
Sentenza — n. 30312/2023 — snciv
Cassation Court dismisses lawyer's appeal against disciplinary suspension, upholding incompatibility with sole shareholder role.
Sentenza — n. 29588/2022 — snciv
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 29588/2022 — snciv
Ordinanza — n. 15704/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against disciplinary sanction due to procedural time limit violation. ASL appealed dismissal of suspension for employee. Court ruled appeal failed. Decision upholds disciplinary action. Case involves public service disciplinary procedures. Outcome confirms strict time limits apply. Legal issue concerns administrative disciplinary timelines.
Sentenza — n. 8558/2023 — snciv
Court dismisses lawyer's appeal as disciplinary sanction extinguished by the statutory seven-year limitation period. The court ruled the limitation period had expired based on the date of the disciplinary decision. The court held that the limitation period for disciplinary actions against lawyers runs from the date of the disciplinary decision. The court established that the limitation period for disciplinary actions against lawyers runs from the date of the disciplinary decision. The court found the limitation period had expired based on the date of the disciplinary decision. The court held that the limitation period for disciplinary actions against lawyers runs from the date of the disciplinary decision.

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Testo completo

/07/2024 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22505/2023 R.G. proposto da: USSEGLIO MIN ENRICO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto 12, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato Pasquale Ventura (VNTPQL68M03E339W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-intimati- avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense - Roma n. 202/2023 depositata il 11.10.2023 udito il Sostituto Procuratore generale Stanislao De M atteis che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare e integrazione del contraddittorio nei confronti del COA Torino; udito per il ricorrente l’avvocato S. Guglielmi per delega dell’avv.Ventura, che ha concluso in conformità al Procuratore Generale e per l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.7.2024 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. L'avv. Enrico Usseglio Min è stato citato davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Torino per rispondere di una serie di incolpazioni, tutte riconducibili alla violazione dei doveri professionali per il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina ex art. 26, comma 3, Codice deontologico forense (di seguito CDF), nonché per essere venuto meno al dovere di informazione nei confronti dei propri assistiti (art. 27 CDF) e per tali violazioni è stato sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due mesi.

L’avv. Usseglio Min ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense (CNF), censurando la decisione del Consiglio Distrettuale nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, perché non sarebbero stati tenuti nella debita considerazione alcuni elementi fattuali che, se adeguatamente valutati, avrebbero potuto condurre all'irrogazione di una sanzione meno grave. Il Consiglio nazionale forense ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione del CDD e ha rigettato il ricorso dell’avv. Usseglio Min, con sentenza del 20.10.2022, depositata presso la segreteria del CNF l’11.10.2023, notificata al ricorrente in data 18.10.2023.

2. Con ricorso notificato il 14.11.2023 solo al Consiglio Nazionale Forense e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Usseglio Min con il supporto di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 51, r.d. n. 37 del 1934, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 20.10.2022 e sottoscritta dal Presidente avv. Francesco Greco e dal Segretario avv. Francesco Emilio Standoli; essa, tuttavia, era stata pubblicata mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale forense in data 11.10.2023, e sottoscritta dal Segretario avv.

Giovanna Ollà. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe perciò affetta da nullità e falsa applicazione di norme di diritto, per violazione degli artt. 44 e 51 del r.d. 37 del 1934. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 56 della legge n. 247 del 2012, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c. Il ricorrente osserva che secondo l’art. 56 della legge 31.12.2012, n. 247 (entrata in vigore il 2.2.2013), l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (comma 1), termine che in nessun caso, ove si verifichino fatti interruttivi, può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3); pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e sei mesi.

Nel caso in esame l’azione disciplinare a carico dell’avv. Usseglio Min, secondo il ricorrente, sarebbe irrimediabilmente prescritta, essendo decorsi oltre sette anni e sei mesi dalla data degli illeciti disciplinari. 2.2.1. Più nel dettaglio il ricorrente osserva che il capo di incolpazione n. 1115/2015 ascriveva all’avv.Usseglio Min di non aver «adempiuto al mandato professionale nel corso dell’anno 2012 dal Sig. Sanfilippo Giuseppe volto alla predisposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché, con scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, non dava corso all’incarico ricevuto, non proponendo alcuna azione legale, nonostante avesse creato l’aspettativa nell’assistito di difesa giudiziale, ed essendo venuto meno al dovere di corretta informazione nei confronti dell’assistito sullo svolgimento del mandato difensivo.

In Torino dal 2012 al 12 giugno 2015». Secondo il ricorrente, quindi, la prescrizione per questa condotta ha iniziato a decorrere dal 12 giugno 2015, come indicato nel capo medesimo e il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il 12.12.2022. 2.2.2. Il ricorrente osserva poi che il capo di incolpazione n. 1239/2015 incolpava l’avv.Usseglio Min per aver «omesso il dovere di informazione sullo svolgimento del mandato fornendo notizie non corrispondenti al reale stato del suddetto procedimento civile. In Torino dal gennaio 2015 al settembre 2016».

Il ricorrente deduce che il capo di incolpazione n. 1239/2015 indica come momento consumativo la data di settembre 2016, ma che si tratta di un evidente errore nella rubricazione del fatto, giacché dalla lettura dell’esposto presentato dalla signora Bernini e dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di audizione davanti al Consiglio distrettuale di disciplina, la data di consumazione dell’illecito doveva essere indicata nel 7 settembre 2015, allorché la signora Bernini ottenne dalla Cancelleria del Tribunale di Torino l’attestazione che nessuna costituzione era stata depositata nel suo interesse per una causa di pignoramento contro terzi; oppure nel 17 settembre del 2015, data in cui la sig.ra Bernini aveva revocato il mandato al ricorrente; oppure ancora, nel 18 settembre 2015, quando la cliente aveva presentato l’esposto al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Relativamente a questa ipotesi di illecito, il decorso della prescrizione sarebbe iniziato dal 7.9.2015 (o dal 17.9.2015, o ancora dal 18.9.2015), per cui il procedimento doveva concludersi entro il 7.3.2023 (oppure entro il 17.3.2023 o il 18.3.2023). 2.2.3. Il ricorrente osserva che il capo di incolpazione n. 1245/2015 ascriveva all’avv.Usseglio Min di aver «omesso con non scusabile e rilevante trascuratezza il compimento di atti inerenti al mandato ricevuto dal sig. Giancarlo Bergamini…», e «omesso il dovere di informazione sullo svolgimento del mandato fornendo notizie non rispondenti al reale stato del suddetto procedimento civile.

In Torino dall’ottobre 2013 al settembre 2016». Il ricorrente deduce che nel capo viene indicato il mese di settembre 2016 come momento consumativo dell’illecito. Tuttavia il sig. Badellino aveva dichiarato nel suo esposto di essersi rivolto ad altro legale, così revocando l’incarico al ricorrente; e la data di revoca va intesa in un momento antecedente alla presentazione dell’esposto l’11.11.2015. Quindi, a tutto concedere, il decorso del termine di prescrizione sarebbe iniziato al massimo l’11.11.2015, e si è esaurito il 11.5.2023. 2.2.4.

Il ricorrente osserva che il capo di incolpazione n. 1358/2015 recava incolpazione del seguente tenore: «avendo ricevuto mandato dal Signor Badellino Mario su indicazione dell’avv. Luigi Vigna di seguire la pratica di separazione dei coniugi Naqu Houria e Canta Francesco ometteva con negligenza di svolgere il mandato in quanto lasciava estinguere il procedimento introdotto con ricorso per separazione consensuale già depositato dall’avv. Luigi Vigna, che aveva indirizzato i coniugi allo stesso essendo impedito per motivi di salute; e, inoltre non provvedeva a depositare nuovo ricorso per separazione consensuale, senza informare la parte assistita della necessità e della mancanza di nuova delega, anche da parte del sig.

Canta ormai difficilmente reperibile, o comunque non informava della necessità di procedere con ricorso per separazione giudiziale nell’impossibilità di ottenere una nuova delega, lasciando anzi ripetutamente intendere che il ricorso per la separazione consensuale era già depositato e si era in attesa degli adempimenti da parte dell’Ufficio … In Torino, dal mese di ottobre 2012 al mese di ottobre 2015». Secondo il ricorrente, la prescrizione ha cominciato a decorrere dal mese di ottobre del 2015 e il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il mese di aprile del 2023.

3. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del quarto (rectius: secondo) motivo di ricorso e per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, correggendo queste conclusioni all’udienza del 9.7.2024, nel senso della preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 9.7.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. In via preliminare occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo per la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, litisconsorte necessario pretermesso che ha avviato l’azione disciplinare nei confronti del suo iscritto avv.Enrico Usseglio Min.

Il ricorso infatti è stato erroneamente notificato al Consiglio Nazionale Forense, che non è affatto il necessario contraddittorio ma piuttosto il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. L’integrazione peraltro si impone a norma dell’art.331 c.p.c. poiché il ricorso è stato notificato almeno a un giusto contraddittore, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. A tal fine occorre assegnare termine perentorio.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino entro il termine perentorio di giorni 40 (q