Italian court declares ordinary labor jurisdiction over Inps contribution disputes, rejecting tax court authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the ordinary labor court competent to hear the dispute, overturning the tax court's prior declination. The tax court had argued that the case involved tax-like collection procedures, but the court emphasized that the core issue concerns social security rights and obligations. Consequently, the ordinary court's jurisdiction was established because the dispute relates to the validity of social security contributions, not purely fiscal matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 d.lgs. 46/1999; Art. 362 c.p.c.: Controversies regarding the validity of Inps contribution notices fall under ordinary labor jurisdiction, regardless of the tax origin of the underlying debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 23183 - 2023 proposto d'ufficio dalla: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di VIBO VALENTIA, con ordinanza depositata il 27/11/2023 (r.g. 335/2023) nella causa tra: SOCIETA' AGRICOLA LA FORESTA S.R.L.; -ricorrente non costituita in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - COSENZA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA; Oggetto REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE R.G.N.23183/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del conflitto negativo di giurisdizione, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatti di causa 1. Con ricorso del 21 dicembre 2009, la Società Agricola La Foresta s.r.l. ha adito, ai sensi dell’art. 24, quinto comma d.lgs. 46/1999, il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, nel contraddittorio con E.T.R. s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate) di Cosenza e l’Inps – sede di Vibo Valentia, la pronuncia di nullità o di annullabilità del ruolo e della cartella esattoriale – notificatale per contributi previdenziali omessi nei confronti di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, relativi agli anni dal 2004 al 2008 –per vizi di forma e di contenuto (relativi a profili di carenza di legittimazione dell’Istituto, difetto di titolo esecutivo e intervenuta decadenza), di erroneità del credito contributivo e di determinazione delle sanzioni.
2. Con sentenza 10 gennaio 2023, il Tribunale adito ha declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice tributario, sul rilievo della natura tributaria delle prestazioni patrimoniali imposte e pertanto nella cognizione di tale giudice, a norma dell’art. 2 d.lgs. 546/1992, non limitato nel suo ambito previsionale dal successivo art. 19 d.lgs. cit., avuto riguardo ai vizi denunciati della cartella esattoriale impugnata e nel solco di richiamato arresto giurisprudenziale di legittimità (Cass. S.U. 30756/18, di attribuzione alla giurisdizione tributaria della cognizione sull’opposizione all’atto di pignoramento, asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, quale impugnazione del primo atto di manifestazione al contribuente della volontà di riscossione di un ben individuato credito tributario).
3. Sulla tempestiva riassunzione della Società Agricola La Foresta s.r.l. nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con ordinanza 27 novembre 2023 ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., in quanto spettante al Tribunale ordinario di Vibo Valentia, per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l’espressa previsione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), nell’estensione della procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, della cognizione del giudice del lavoro in materia di opposizione contro l’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali.
4. Il P.G. ha comunicato le sue conclusioni, ai sensi dell’art. 380ter c.p.c., nel senso della spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.
5. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. ragioni della decisione 1. Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'Inps (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi dell’art. 30 d.l. 78/2010 conv. con modif. con legge n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell’art. 24 d.lgs. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che abbia dato origine alla pretesa creditoria dell'Inps sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate (Cass.
S.U. 23 luglio 2018; Cass. 22 maggio 2023, n. 14077).
2. L’odierno conflitto negativo di giurisdizione ha ad oggetto l’impugnazione, per vizi di forma e di contenuto, del ruolo e della cartella esattoriale notificati alla Società Agricola La Foresta s.r.l. per contributi previdenziali omessi nei confronti di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato.
3. Pertanto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro. 4. –Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di un conflitto, sollevato d’ufficio, nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva dinanzi alla Corte regolatrice.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del