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Ordinanza — n. 18633/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Somalia's jurisdictional objection regarding sovereign immunity in enforcement proceedings. The court rules that ordinary jurisdiction applies once execution starts. Sovereign immunity defenses must be raised in the substantive trial, not via preliminary jurisdictional objections. The court rejects the argument that the New York Convention bars enforcement proceedings initiated after execution has commenced. Sovereign immunity does not suspend the ordinary jurisdiction of Italian courts over enforcement actions once they have begun. The court holds that jurisdictional objections are inadmissible after the execution phase has started. Sovereign immunity defenses must be raised in the substantive trial, not via preliminary jurisdictional objections. The court rejects the argument that the New York Convention bars enforcement proceedings initiated after execution has commenced. Sovereign immunity does not suspend the ordinary jurisdiction of Italian courts over enforcement actions once they have begun. The court holds that jurisdictional objections are inadmissible after the execution phase has started.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18633/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the Republic of Somalia's preliminary jurisdictional objection inadmissible, ordering it to pay litigation costs. Somalia argued that sovereign immunity under the New York Convention barred Italian enforcement proceedings against state-owned property in Rome. The court ruled that once execution proceedings commence, ordinary jurisdiction applies exclusively, making preliminary jurisdictional objections inadmissible. Consequently, the defense of sovereign immunity must be raised in the substantive trial rather than through a preliminary objection.

Regesto Legislator

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Art. 615, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 19, comma 1, lett. c), New York Convention 2004: Once execution proceedings commence, ordinary jurisdiction applies exclusively, rendering preliminary jurisdictional objections inadmissible and requiring sovereign immunity defenses to be raised in the substantive trial.

Parole chiave

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sovereign immunity enforcement proceedings jurisdictional objection New York Convention ordinary jurisdiction state property preliminary objection sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 2, cod. proc. civ.
La ricorrente dichiara di aver proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, cod.
Art. 19, comma 1, lett. c), New York Convention 2004
e, al contempo, aveva tempestivamente instaurato il giudizio di merito chiedendo al Tribunale di dichiarare l’impignorabilità ex art. 19, comma 1, lett.
Art. 548 cod. proc. civ.
3773 del 18/02/2014, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod.
Art. 549 cod. proc. civ.
civ.) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 cod. proc. civ.), soggetta ai normali rimedi impugnatori.».
Art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod.
art. 367 cod. proc. civ
1139 del 26/10/2000, hanno affermato il principio per cui «a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., così come introdotta dall'art.
art. 41 cod. proc. civ
353 del 1990, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ.
art. 548 cod. proc. civ
3773 del 18/02/2014, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod. proc. civ.
art. 549 cod. proc. civ
civ.) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 cod. proc. civ.), soggetta ai normali rimedi impugnatori.».
art. 111 Cost
«pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 25037 del 13/10/2008
Cass. Sez. U, n. 3773 del 18/02/2014
Cass. n. 36591 del 30/12/2023
Cass. n. 36591 del 30/12/2023 ), non essendo sufficiente, a tal fine, che il ricorso sia stato disatteso.
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Testo completo

04/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20625/2023 R.G. proposto da: REPUBBLICA FEDERALE DELLA SOMALIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. SACCONI N. 4/B, presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO (SLVCRD64A25H501X), pec che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro DUALE DOUGLAS, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DUALE DOUGLAS (DLUDLS56L27Z345U), pec , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERLUTI FEDERICA (BRLFRC84H43H501D), pec ; –controricorrente – nonché contro CONSORZIO OLGIATA, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO OLGIATA, 15 IS. 65 F1, presso lo studio dell’avvocato MIRRA JESSICA (MRRJSC72E65H501D), , che lo rappresenta e difende;

–controricorrente – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha conclusoper l’inammissibilità del regolamento. FATTI DI CAUSA 1. La Repubblica Federale di Somalia propone regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito di un procedimento di opposizione all’esecuzione promossa, con pignoramento immobiliare, dall’Avv. Douglas Duale, nell’ambito della quale era intervenuto il Consorzio Olgiata.

2. Il pignoramento era caduto su beni di proprietà dello Stato somalo –siti in Roma, località Olgiata n. 15 , intera isola n. 35 – di cui era stata dedotta l’impignorabilità per effetto dei principi di immunità giurisdizionale degli Stati esteri “fissati dal diritto internazionale consuetudinario”e dalla Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, trattandosi di beni destinati all’esercizio delle funzioni sovrane o, comunque, a fini pubblicistici , in ispecie asseritamente a residenza dell’Ambasciatore.

3. La ricorrente dichiara di aver proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., nell’ambito della quale il giudice dell’esecuzione, dopo aver inizialmente sospeso l’esecuzione inaudita altera parte, aveva, con ordinanza in data 1- 8 settembre 2023, revocato la sospensione, assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito; avverso detta ordinanza la ricorrente aveva proposto reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. e, al contempo, aveva tempestivamente instaurato il giudizio di merito chiedendo al Tribunale di dichiarare l’impignorabilità ex art. 19, comma 1, lett. c), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 e la conseguente non assoggettabilità ad espropriazione del bene immobile.

4. Tanto dedotto, con il regolamento proposto la Repubblica Federale di Somalia “impugna” l’ordinanza “dell’01-08 settembre 2023” del giudice dell’esecuzione per far dichiarare il “difetto di giurisdizione del giudice ordinario italiano” e “l’impignorabilità del bene immobile ex art. art. 19, comma 1, lett. c), della Convenzione di New York del 2004”.

5. Hanno resistito, con distinti controricorsi, l’Avv. Douglas Duale e il Consorzio Olgiata, eccependo l’inammissibilità del regolamento e, comunque, deducendone l’infondatezza.

6. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

7. In prossimità dell’adunanza tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del processo esecutivo e, altresì, nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione 2. Le Sezioni Unite, già con la sentenza n. 1139 del 26/10/2000, hanno affermato il principio per cui «a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione.

Pur costituendo, difatti, l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto dei citati artt. 41 e 367 del codice di rito postula, oggi, il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale "de quo" nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una "decisione di merito diprimo grado" avente natura di sentenza, e ad organi quali "il giudice istruttore ed il collegio" (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo "per gradi", sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato "ex lege" come "giudice istruttore" (parlando la legge, viceversa, di "giudice dell'esecuzione")».

3. Il principio, inoltre,è stato ripetutamente riaffermato negli anni successivi (v., ex multis, Sez.U, n. 19172 del 30/09/2005 ; Sez. U, n. 4912 del 08/03/2006; Sez. U, n. 26109 del 13/12/2007; Sez. U, n. 13633 del 27/05/2008; n. 10320 del 19/05/2016; Sez. U, n. 1216 del 17/01/2022; Sez. U, n. 28934 del 18/10/ 2023 ) , sottolineando specificamente, in ordine alla fase delle opposizioni alla esecuzione, che «né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione». 4.Va rilevato che i suddetti principi hanno altresì trovato indiretta conferma con Sez.

U, n. 4880 del 19/02/2019, vicenda nella quale le Sezioni Unite hanno infatti ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di ottemperanza sulla scorta della natura «non esclusivamente esecutiva» di tale procedimento.

5. Da ultimo, neppure assume rilievo, in senso contrario, quanto affermato da Sez. U, n. 19601 del 17/07/2008, precedente invocato dalla ricorrente con la memoria. In tale vicenda si era affermatoche «Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile in pendenza di un processo di esecuzione, è invece proponibile nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che, pur essendo occasionato da un procedimento esecutivo, si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all'esigenza di certezza sull'ammontare del credito stesso, si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 cod. proc. civ.) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 cod. proc. civ.), soggetta ai normali rimedi impugnatori.».

Come si sottolineato nella successiva sentenza dello stesso anno, Sez. U, n. 25037 del 13/10/2008, e poi ribadito da Sez. U, n. 3773 del 18/02/2014, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. «pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato - che, pertanto, è litisconsorte necessario - nei confronti del terzo pignorato (si tratta, cioè, di un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del detto credito); l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege».

La peculiarità del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo , non limitato ad esplicare la sua incidenza in funzione e nell’ambito del solo rapporto processuale esecutivo, giustifica e conferma, rispetto ad esso, l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione, sicché le richiamate decisioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, lungi dall’inficiare i principi sopra esposti, ne costituiscono, invece, una ulteriore conferma.

6. In conclusione, va pertanto ribadito che, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, la cognizione delle opposizioni ad esso relative non può che spettare alla giurisdizione ordinaria, dovendo pertanto escludersi la possibilità di proporre regolamento preventivo di giurisdizione.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

8. Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non sussistendone i presupposti attesa l’assenza di elementi, anche alla luce delle articolate deduzioni contenute nella memoria depositata, per ritenere la mala fede o la colpa grave del ricorrente, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (v. Cass. n. 36591 del 30/12/2023 ), non essendo sufficiente, a tal fine, che il ricorso sia stato disatteso.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, per compensi, in euro 5.000,00 in favore dell’Avv. Douglas Duale e in euro 5.000,00 in favore del Consorzio Olgiata, o