Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, ACS, challenged an administrative decision against GAIA and related parties, but remained silent after the settlement offer was communicated on May 23, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 7620-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: A.C.S. –AUTOMOBILE CLUB SERVIZI S.R.L. , rappresentat a e difes a d agli Avvocati Emanuele Lo Voi Geraci e Alessandro Conigliaro; - ricorrente - contro GAIA S.R.L., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante TELEREADING S.R.L.,rappresentate e difese dall’Avvocato Umberto Ilardi; TMP S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniele Marrama; COMUNE DI ACI CASTELLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanna Miano; - controricorrent i – avverso la sentenza delConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 620/2023, pubblicatail 28 settembre 2023 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 23 maggio 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,