Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, CASSANI Denise, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on May 23, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated under the relevant procedural codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: If the appellant does not request a decision on a proposal for early settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6674-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CASSANI Denise Federica Fredi, rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Pina Blanco; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – nonché contro FALLIMENTO DUOMO G.P.A. S.R.L.; FALCO Giovanni; CASSANI Diego Federico; BRAGANTI Mara Nadia; - intimati - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 194 del 2023, depositata il 12 luglio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 23maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, l