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Ordinanza — n. 18090/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares ordinary court jurisdiction over social security disputes despite tax collection origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18090/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared that the ordinary court, not the tax court, has jurisdiction over the dispute. The plaintiff challenged a tax collection notice for social security contributions, arguing for labor court jurisdiction, while the tax court initially claimed authority based on the collection method. The court ruled that because the underlying obligation relates to mandatory social security relations, the ordinary court must hear the case regardless of the tax agency's involvement in collection.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. n. 46/1999; The ordinary court has jurisdiction over disputes regarding mandatory social security rights and obligations, even when initiated through tax collection procedures, as the nature of the relationship dictates the competent forum.

Parole chiave

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ordinary court jurisdiction social security contributions tax collection procedure negative jurisdiction conflict labor court competence INPS dispute resolution tax court limitation vertenza di assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 24 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999
Inoltre, l’art. 24 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/05/2023 n. 14077
Cass. 23/07/2018 n. 19523
Cass. 23/06/2010 n. 15168
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24691 - 2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di VIBO VALENTIA, con ordinanza n. 555/2023 depositata il 19/12/2023 nella causa tra: SOCIETÀ AGRICOLA LA FORESTA S.R.L.; -ricorrente non costituita in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - COSENZA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere FABRIZIA GARRI;

Oggetto REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE R.G.N.24691/2023 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 CC lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA il quale chiede che la Corte, in accoglimento del regolamento sollevato d’ufficio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa La Società Agricola La Foresta s.r.l. impugnòdinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali eccependo la nullità del ruolo esattoriale e della cartella per vizi di forma e di contenuto oltre che in relazione all’erronea quantificazione del credito contributivo ed alladeterminazione delle sanzioni.

Chiese perciò che si accertasse e dichiarasse la nullità dell’atto impugnato. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 179 del 21 febbraio 2023,declinò la sua giurisdizione ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice tributario. Riassunto il giudiziodinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia questa ha sollev ato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo a sua volta sussistente la giurisdizione del Tribunale ordinario di Vibo Valentia. Il giudice tributario ha rilevato cheoggetto della controversia erano diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale azionati a mezzo di cartella esattoriale.

Inoltre, l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro. La Procura generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. Ragioni della decisione Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.

Questa Corte, anche di recente, ha affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapportoprevidenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'enteprevidenziale a mezzo dicartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche aicontributi o premi dovuti agli enti pubbliciprevidenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta dicontributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro(Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. s.u.23/07/2018 n. 19523 e 23 /06/2010 n. 15168 ).

Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate. In conclusione,decidendo sul conflitto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinariodavanti al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione