Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Covar 14, challenged a Council of State decision against Orbassano and other entities but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing parties' legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6112-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 –COVAR 14, rappresentat o e difeso dagli Avvocati Mario Ravinale e Riccardo Montanaro; - ricorrente - contro COMUNE DI ORBASSANO, rappresentat o e difes o dall’Avvocato Michele Dionigi; SGRA S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Sara Franchino e Giorgio Strambi; - controricorrent i – nonché contro CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO; REGIONE PIEMONTE; ARPA PIEMONTE;
SMAT –SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.; - intimati – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 11215/2023, depositata il 27 dicembre 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 14 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Comune,in euro 7.200, di cui euro 7. 000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, e, in favore della società SGRA, in euro 5.200, di cui euro 5. 000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.