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Ordinanza — n. 17553/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses jurisdictional objection due to plaintiff's withdrawal and defendant's acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17553/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the incidental jurisdictional proceeding extinguished after the plaintiff withdrew the request and the defendant accepted the withdrawal. TUV Austria Holding AG initially sought to declare Italian judges incompetent regarding a pending Milan case but later abandoned the claim, which was formally accepted by the opposing party. The court ruled that such mutual acceptance terminates the procedural dispute without needing to address costs or substantive jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a preliminary jurisdictional objection, when accepted by the opposing party, results in the extinction of the incidental proceeding without the need to rule on litigation costs.

Parole chiave

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jurisdictional objection withdrawal of claim acceptance of withdrawal extinction of proceeding preliminary objection incidental jurisdiction transactio risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 35944
la rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione determina l’estinzione del giudizio (Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 35944), a meno che la controparte, con il controricorso, abbia fatto propria l’istanza di regolamento e non abbia,poi, accettato la rinuncia medesima ( Cass.
Cass. S.U. 15 marzo 2013 n. 7380
35944), a meno che la controparte, con il controricorso, abbia fatto propria l’istanza di regolamento e non abbia,poi, accettato la rinuncia medesima ( Cass. S.U. 15 marzo 2013 n. 7380; Cass.
Cass. S.U. 21 dicembre 2020 n. 29174
7380; Cass. S.U. 21 dicembre 2020 n. 29174);2.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18551-2023 proposto da: TUV AUSTRIA HOLDING AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBARA SCHIADA'; -ricorrente- contro BRUSAMOLINO LUIGI; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21836/2022 del Tribunale di Milano. Oggetto REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE R.G.N.18551/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l'estinzione del procedimento.

RILEVATO CHE 1. con ricorso del 26 settembre 2023 la TUV Austria Holding AG ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ed ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare «il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in relazione al giudizio promosso dal dott. Luigi Brusamolino nei confronti della TUV Austria Holding innanzi al Tribunale di Milano al n. 21836/2022 R.G.»;

2. successivamente, con atto depositato il 15 febbraio 2024, la società ha rappresentato di non avere più interesse alla pronuncia, avendo le parti definito la controversia in via transattiva, ed ha formulato rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal dott. Luigi Brusamolino;

3. l’Ufficio del Pubblico Ministero ha, quindi, concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento incidentale. CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione determina l’estinzione del giudizio (Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 35944), a meno che la controparte, con il controricorso, abbia fatto propria l’istanza di regolamento e non abbia,poi, accettato la rinuncia medesima ( Cass. S.U. 15 marzo 2013 n. 7380; Cass. S.U. 21 dicembre 2020 n. 29174);2. quest’ultima evenienza non ricorre nella fattispecie, giacché la rinuncia è stata espressamente accettata dal Brusamolino, rimasto intimato nel procedimento incidentale;

3. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.;

4. l’accettazione della rinuncia rende applicabile il comma 4 del citato art. 391 cod. proc. civ. e, di conseguenza, non occorre statuire sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio. Così dec